La temerarietà della lite presupposta esclude l’indennizzo per la durata irragionevole anche prima della novella del 2015 (Cass. civ. Sez. 2 n. 14131 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, l’infondatezza della domanda nel giudizio presupposto, di cui la parte abbia avuto consapevolezza originaria o sopravvenuta, osta al riconoscimento dell’indennizzo anche quando manchi una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. L’elencazione delle ipotesi ostative di cui all’art. 2, comma 2 quinquies, legge n. 89/2001 non è tassativa, sicché il giudice della riparazione può autonomamente valutare la temerarietà della lite presupposta. La novella di cui alla legge n. 208/2015 costituisce recezione legislativa di un orientamento già consolidato, applicabile anche ai giudizi definiti prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
La controversia trae origine da un ricorso ex legge n. 89/2001 proposto da numerosi soggetti che lamentavano l’irragionevole durata di un precedente giudizio, definito con sentenza della Corte di cassazione che ne aveva rigettato la domanda, eliminando peraltro la condanna ex art. 96 c.p.c. Il consigliere designato presso la Corte d’appello aveva accolto il ricorso, ma il decreto era stato dichiarato inefficace per violazione dell’art. 5 della legge n. 89/2001.
La Corte di cassazione aveva poi accolto il ricorso avverso tale declaratoria, confermando l’efficacia del decreto. A seguito di ricorso per revocazione del Ministero, la Corte d’appello adita revocava la propria precedente decisione. Gli interessati proponevano quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 2, comma 2 quinquies, legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1, CEDU, sostenendo l’inapplicabilità della novella del 2015 ai giudizi definiti prima della sua entrata in vigore, e richiamando a sostegno la pronuncia della Sezione Seconda n. 25826 del 2019.
La Corte di legittimità disattende la tesi dei ricorrenti, precisando che il precedente citato va letto in senso sfavorevole alle loro ragioni. Essa rammenta che la giurisprudenza era già consolidata, prima della legge n. 208/2015, nell’affermare che l’infondatezza della domanda presupposta ostava all’indennizzo quando la parte ne avesse consapevolezza, originaria o sopravvenuta, come nel caso di orientamento giurisprudenziale sfavorevole consolidatosi prima del superamento del termine ragionevole.
La Suprema Corte richiama i propri precedenti, ribadendo che l’elenco di cui all’art. 2, comma 2 quinquies non è tassativo e che il giudice dell’equa riparazione può valutare la temerarietà della lite anche in assenza di condanna per responsabilità aggravata. La modifica normativa del 2015 ha, pertanto, valore di mera recezione di un diritto vivente già esistente.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente fondato la decisione sull’accertamento della temerarietà della condotta processuale, passato in giudicato. Il ricorso è, di conseguenza, rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
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