Rimborso al difensore d’ufficio delle spese per il recupero del credito infruttuoso (Cass. civ. Sez. 2 n. 19294 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore d’ufficio dell’imputato, che abbia infruttuosamente esperito le procedure esecutive per il recupero del proprio credito professionale nei confronti dell’assistito, ha diritto al rimborso delle relative spese, diritti e onorari in sede di liquidazione del compenso ai sensi degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002. Tale diritto sussiste perché l’attività di recupero costituisce il presupposto legale per l’accesso alla liquidazione a carico dello Stato e, pertanto, i relativi costi non possono restare a carico del professionista. L’interpretazione sistematica e funzionale della norma prevale su quella meramente letterale e formale.
Il Fatto
Un avvocato, quale difensore d’ufficio in un giudizio penale, aveva esperito le procedure di recupero del credito professionale nei confronti della persona assistita, ottenendo un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. A seguito di una prima istanza di liquidazione rigettata, il difensore aveva presentato una seconda istanza, anch’essa respinta, e una terza, accolta ma con esclusione delle spese relative all’istanza ex art. 492-bis cod. proc. civ. e alle procedure giudiziarie di recupero. L’opposizione avverso tale ultimo provvedimento fu rigettata dal Tribunale di Milano, che negava il riconoscimento di tali esborsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso, tra le altre, da Cass., Sez. 2, n. 5041 del 2024, secondo cui l’estensione della liquidazione ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si giustifica in quanto l’attività è svolta strumentalmente e funzionalmente a una precedente prestazione professionale resa nell’interesse dello Stato.
La Corte ha valorizzato la ratio dell’art. 116 d.P.R. n. 115/2002, che subordina la liquidazione del compenso del difensore d’ufficio all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti dell’assistito. L’attività recuperatoria è quindi un passaggio obbligato per accedere alla liquidazione in surrogazione da parte dello Stato, e il suo costo deve essere rimborsato, poiché risulterebbe iniquo accollarlo al professionista. Tale interpretazione sistematica e funzionale, già sostenuta dalla giurisprudenza penale, si pone in contrapposizione all’indirizzo più risalente e formalista, superato dall’orientamento ormai dominante.
La Suprema Corte ha infine rilevato che la soluzione adottata costituisce applicazione del principio generale per cui l’avvocato ha sempre diritto alla liquidazione delle spese di lite per l’attività svolta, anche quando opera per sé stesso. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, per la liquidazione del compenso comprensivo delle spese delle procedure di recupero.
Nota della Redazione
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