Stupefacenti: nella mera detenzione non si può confiscare il denaro sequestrato (Cass. pen. 20959/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 20959/2026 (ud. 11 marzo 2026, dep. 8 giugno 2026; R.G.N. 41068/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Silvia Badas.
Il principio di diritto
In caso di condanna per la mera detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), non è consentita la confisca del denaro sequestrato ex art. 240 c.p.: manca il nesso tra la somma e il reato, potendo il denaro essere provento non della detenzione contestata, ma di pregresse e diverse condotte di cessione, estranee alla declaratoria di responsabilità. Neppure è ammessa la confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. e 85-bis d.P.R. 309/1990, la cui estensione al comma 5 (d.l. 123/2023) opera avendo riguardo alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado.
Il fatto
L’imputato era condannato, in primo grado e in appello (Corte d’appello di Palermo), per la detenzione a fini di spaccio di alcune dosi di hashish (art. 73, commi 1-bis e 5, d.P.R. 309/1990), con confisca della sostanza e della somma di 62 euro rinvenuta al momento della perquisizione.
Il difensore ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell’art. 240 c.p. e il difetto di motivazione sulla confisca del denaro, mancando il nesso eziologico con il reato di sola detenzione. Anche il Procuratore generale chiedeva l’accoglimento del ricorso.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. In relazione alla mera detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro né ex art. 240 c.p. né ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990 (applicabile alla cessione, non al comma 5): l’art. 240 c.p. consente la confisca del profitto, ciòè del vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (Sez. Un. 31617/2015, Lucci).
Poiché è contestata una detenzione e non una vendita, la somma — anche a volerla ritenere provento di spaccio — sarebbe frutto di pregresse condotte di cessione, estranee alla condanna: manca il nesso richiesto tra il denaro e il reato per cui è affermata la responsabilità.
Né era ammissibile la confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p.: l’inclusione dell’art. 73, comma 5, tra i reati presupposto (art. 85-bis d.P.R. 309/1990, come novellato dal d.l. 123/2023, conv. l. 159/2023) opera retroattivamente nei limiti dell’art. 200, comma 1, c.p., con riguardo alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado, anteriore alla modifica (Cass. 14095/2024). La sentenza è annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro, con restituzione all’avente diritto.
Implicazioni pratiche
Nei processi per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (art. 73, comma 5), il denaro trovato addosso all’imputato non è automaticamente confiscabile: la difesa deve pretendere l’accertamento del nesso tra la somma e lo specifico reato contestato, perché il provento di eventuali, diverse cessioni pregresse resta fuori dalla confisca ex art. 240 c.p. quando non è oggetto di imputazione.
Attenzione anche al profilo intertemporale della confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.): per i fatti giudicati in primo grado prima dell’entrata in vigore del d.l. 123/2023 (conv. l. 159/2023), il comma 5 non era ancora presupposto della misura, che perciò non può essere disposta.
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