Ricorso in Cassazione contro il Consiglio di Stato: l’interpretazione della legge non è eccesso di potere giurisdizionale (Cass. SU 21030/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 21030 del 21 giugno 2026 (R.G.N. 7848/2024) — Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Mauro Criscuolo.
Il principio di diritto
In tema di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato ex art. 111, comma 8, Cost., il controllo sui limiti esterni della giurisdizione affidato alla Corte di cassazione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, quand’anche esse individuino una lacuna della legge e la disciplina applicabile per colmarla, non assumendo rilievo la gravità o l’intensità del presunto errore interpretativo. L’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile soltanto nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione — invasione della sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero arretramento — o di difetto relativo, e non per errores in iudicando o in procedendo, poiché l’interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell’attività giurisdizionale.
Il fatto
L’AGCM aveva sanzionato con due milioni di euro due società per una pratica commerciale scorretta relativa a un’app di preventivi RC Auto, per informazioni ingannevoli o carenti sulla raccolta e sul trattamento a fini commerciali dei dati degli utenti. Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR, aveva annullato il provvedimento, ritenendo che l’AGCM avrebbe dovuto coinvolgere il Garante per la protezione dei dati personali nel procedimento, in forza del principio di leale collaborazione e della sentenza della Corte di giustizia UE 4 luglio 2023 (causa C-252/21). L’AGCM ricorreva alle Sezioni Unite deducendo, quale unico motivo, l’eccesso di potere giurisdizionale: il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma procedimentale non prevista dalla legge — l’obbligo di parere del Garante privacy — invadendo la sfera riservata al legislatore.
La motivazione
Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite ribadiscono che, nel solco della distinzione tra il generale sindacato di legittimità (art. 111, comma 7, Cost.) e quello limitato ai soli motivi di giurisdizione (comma 8), l’eccesso di potere giurisdizionale ricorre solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per errori interpretativi o procedurali (Cass. S.U. n. 27770/2020; n. 8588/2022). Il sindacato non si estende alle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, neppure quando esse individuino una lacuna e la disciplina per colmarla. Nella specie, l’interpretazione dell’art. 27, comma 1-bis, del Codice del consumo e del principio di leale collaborazione — alla luce della sentenza CGUE C-252/21, che impone alle autorità garanti della concorrenza di consultare le autorità di controllo dei dati personali — costituisce ordinaria attività interpretativa, di portata ricognitiva di obblighi già insiti nel sistema, e non creazione di una norma ad hoc. La stessa lettura restrittiva proposta dall’AGCM, che escluderebbe il Garante privacy dalle autorità di regolazione competenti, è opinabile e priva di riscontro testuale. Rigetta il ricorso, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce un confine netto e di grande rilievo pratico: chi impugna in Cassazione una sentenza del Consiglio di Stato può farlo solo per motivi di giurisdizione, non per contestare come il giudice amministrativo ha interpretato o applicato la legge. Anche un’interpretazione “creativa”, che individui una regola non scritta colmando una lacuna, resta un possibile error in iudicando, censurabile all’interno della giustizia amministrativa ma non davanti alle Sezioni Unite. Sul piano sostanziale, la decisione consolida — sia pure incidentalmente — l’obbligo per l’AGCM e le altre autorità di consultare il Garante privacy quando le condotte esaminate intercettano il trattamento dei dati personali, in coerenza con la giurisprudenza europea e con il principio di leale collaborazione.
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