Quesito ambiguo non vizia la prova se risposta corretta è soglia legale (C.G.A.R.S. n. 13 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prove concorsuali, il quesito a risposta multipla è conforme ai canoni di ragionevolezza e di par condicio quando la risposta esatta corrisponde alla soglia numerica espressamente individuata dalla disposizione di riferimento. Il criterio secondo cui nel più sta il meno non moltiplica le soluzioni corrette: il fatto che un’ipotesi minore resti contenuta in quella maggiore costituisce una conseguenza applicativa, non un’alternativa di risposta. Non integra quindi eccesso di potere per erroneo presupposto il quesito che richieda il dato normativo, e non le ricadute pratiche della regola.
Il Fatto
Il ricorrente partecipa al concorso pubblico per il potenziamento dei centri per l’impiego, indetto con D.D.G. n. 5039 del 23 dicembre 2021, sostenendo la prova scritta con un punteggio di poco inferiore alla soglia di ammissione alle fasi successive. Impugna gli atti della selezione dolendosi, in particolare, dell’ambigua formulazione del quesito n. 34, che gli sarebbe costato l’attribuzione di 0,50 punti e la decurtazione di 0,15 per risposta errata.
Il TAR Sicilia, sede di Palermo, respinge il ricorso con sentenza n. 359 del 29 gennaio 2024, dichiarando improcedibile quello per motivi aggiunti e rigettando la domanda risarcitoria per assenza del presupposto dell’illegittimità. Propone appello il candidato.
La Motivazione della Corte
Il quesito impugnato richiedeva di stabilire quale fosse il limite occupazionale al di sotto del quale le convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile. Il candidato aveva indicato la risposta “meno di 30 dipendenti”, mentre quella corretta era “meno di 50 dipendenti”.
La Corte muove dal testo dell’art. 12, comma 1, della legge n. 68/1999, che fissa espressamente la soglia dei cinquanta dipendenti e, superata tale soglia, il diverso parametro percentuale dei lavoratori disabili da assumere. La norma, si osserva, non procede per fasce ma individua un limite legale puntuale.
L’argomento dell’appellante viene respinto sul piano della struttura della domanda. Il quesito chiede quale sia la soglia prevista dalla legge, non per quali aziende il numero massimo di lavoratori inseribili resti pari a uno. Se è vero che trenta è compreso in cinquanta, ciò rappresenta solo un effetto dell’applicazione della soglia, non un secondo esito corretto: la risposta esatta impone di indicare il valore che il legislatore ha assunto a riferimento.
Né vale il richiamo all’ordinanza n. 382/2022, ritenuto fuorviante perché relativo a una fattispecie diversa, definita da altra vicenda processuale.
Accertata l’infondatezza del gravame e la conferma della sentenza appellata, il Collegio esclude la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non individuati. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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