L’atto adottato dopo il “remand” cautelare va impugnato con motivi aggiunti (TAR Lazio n. 14174 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare che accoglie l’istanza ai fini del riesame (c.d. remand) non inibisce l’Amministrazione, ma la obbliga soltanto a rideterminarsi formalmente, lasciandone intatta l’autonomia sostanziale. Il provvedimento adottato all’esito del riesame ha natura provvedimentale e, ove non sia satisfattivo dell’interesse del ricorrente ma confermativo (non meramente confermativo) dell’atto originario, ha effetto sostitutivo di quest’ultimo. Ne consegue che l’interesse a ricorrere si trasferisce sul nuovo atto, che deve essere impugnato con motivi aggiunti; in mancanza, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il riconoscimento della protezione sussidiaria non comporta automaticamente il diritto al rilascio del titolo di viaggio per stranieri, che presuppone la dimostrazione di specifici e concreti impedimenti al rilascio del passaporto da parte delle autorità del Paese d’origine.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, aveva chiesto alla Questura il rilascio del titolo di viaggio per stranieri, al fine di raggiungere la moglie e il figlio in un Paese terzo. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza e il diniego era stato impugnato dinanzi al TAR Lazio, deducendosi la violazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, degli artt. 16, 30 e 117 Cost. e dell’art. 3 della Convenzione di New York del 1998, in ragione del pericolo di persecuzione connesso alla renitenza alla leva nel Paese d’origine.
Con ordinanza n. 4912 del 2023 la Sezione aveva accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame. L’Amministrazione, con rinnovata motivazione, aveva confermato il diniego. Il ricorrente non aveva impugnato con motivi aggiunti tale provvedimento di conferma, sicché la domanda cautelare era stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio per cui l’atto adottato dall’Amministrazione all’esito del riesame disposto in sede cautelare assume natura provvedimentale, essendo l’Amministrazione vincolata solo nell’an ma non nel quomodo della rideterminazione. Il giudice cautelare, attraverso la tecnica del remand, restituisce all’Amministrazione l’intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale.
La Corte ha quindi distinto l’atto meramente confermativo — che si limita a richiamare il precedente provvedimento ed è privo di valenza costitutiva — dall’atto di conferma in senso proprio, che presuppone un completo riesame della fattispecie e si sostituisce al provvedimento originario. Solo quest’ultimo è autonomamente impugnabile. Quando l’atto adottato dopo il riesame sia confermativo del diniego impugnato, l’interesse del ricorrente si trasferisce dall’annullamento dell’atto originario al nuovo provvedimento, con conseguente onere di impugnazione mediante motivi aggiunti.
Nel caso di specie, il rinnovato provvedimento non poteva qualificarsi come meramente confermativo, poiché l’Amministrazione aveva svolto un nuovo esame della situazione, articolando una motivazione non sovrapponibile a quella del precedente diniego: da un lato, il riferimento all’ordinanza cautelare in punto di collocazione del consolato nel territorio italiano; dall’altro, l’affermazione dell’assenza di automatismo tra protezione sussidiaria e ottenimento del titolo di viaggio. La mancata impugnazione del provvedimento di conferma ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.
La Corte ha infine precisato, in via assorbente, che il riconoscimento della protezione sussidiaria non comporta automaticamente il diritto al rilascio del titolo di viaggio, poiché l’accesso a tale titolo presuppone la dimostrazione di specifici e concreti impedimenti che ostacolino il rilascio del passaporto da parte delle autorità del Paese d’origine, e non può fondarsi sulla sola volontà soggettiva di non intrattenere contatti con esse.
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Nota della Redazione
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