Il divieto di conversione del rapporto nel pubblico impiego non ammette eccezioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15543 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte di una pubblica amministrazione non può mai determinare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La regola del divieto di conversione di cui all’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 non ammette eccezioni e trova applicazione anche quando l’assunzione a termine sia avvenuta all’esito di procedure concorsuali o attingendo a graduatorie, poiché la sua ratio risiede nel principio del buon andamento della P.A. e nella garanzia di prevedibilità e uniformità delle assunzioni. La normativa nazionale che esclude la conversione, prevedendo il rimedio risarcitorio del danno commisurato fino a dodici mensilità, non contrasta con la clausola 5 dell’Accordo Quadro sulla direttiva 1999/70/CE, in quanto costituisce una misura adeguata ed effettiva per sanzionare l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico.

Il Fatto

Un istruttore di nuoto aveva prestato servizio in favore del Ministero della Difesa e dell’Accademia Aeronautica dal 2002 al 2018, sulla base di quindici contratti a tempo determinato di durata annuale. Il lavoratore, risultato vincitore di un concorso nazionale per la selezione di istruttori sportivi, aveva convenuto in giudizio l’amministrazione per sentir accertare l’illegittimità della reiterazione contrattuale e la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte. In via subordinata, aveva domandato il risarcimento del danno comunitario e di quello ulteriore per lesione del diritto previdenziale.

Il Tribunale accoglieva solo la domanda risarcitoria, riconoscendo il danno comunitario; la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione, escludendo la conversione del rapporto sulla base dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e ritenendo irrilevante l’esito positivo del concorso, nonché rigettando le domande di stabilizzazione e di danno ulteriore. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il divieto di conversione di cui all’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 opera senza eccezioni nel pubblico impiego contrattualizzato. L’assenza della possibilità di trasformazione del rapporto non è derogata dalla circostanza che la selezione del lavoratore sia avvenuta tramite procedure concorsuali o mediante lo scorrimento di graduatorie, poiché la norma tutela non soltanto il principio del pubblico concorso ma anche le esigenze di buon andamento, imparzialità e contenimento della spesa pubblica che governano ogni assunzione della P.A.

La Corte ha precisato che tale impostazione non confligge con il diritto dell’Unione europea, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, nonché le pronunce della Corte di giustizia che escludono l’obbligo di conversione per il settore pubblico. In particolare, la recente sentenza del 29.01.2026 in causa C-668/2024 ha ribadito che la clausola 5 dell’Accordo Quadro non osta a una normativa nazionale che preveda il risarcimento del danno per presunzioni, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare l’esistenza di un maggior danno, configurandosi tale sistema come misura effettiva e proporzionata.

Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, trattandosi di questioni sulle quali il giudice eurounitario si è già pronunciato in modo esaustivo, configurandosi le ipotesi dell’acte éclairé e dell’acte clair. Quanto alla domanda di danno pensionistico, la Corte ha confermato che tale azione presuppone il perfezionamento dei requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale e l’intervenuta prescrizione del credito contributivo, non essendo configurabile prima del raggiungimento dell’età pensionabile in relazione a diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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