Recesso del professionista dal contratto d’opera: giusta causa e onere di contestazione del quantum (Cass. civ. Sez. 2 n. 8430 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al contratto d’opera intellettuale si applica la disciplina di cui all’art. 2230 c.c. e seguenti. L’art. 2237, secondo comma, cod. civ. consente al prestatore d’opera di recedere dal contratto soltanto per giusta causa, intendendosi per tale un evento che renda impossibile, anche temporaneamente, la prosecuzione del rapporto. La manifestazione di volontà di recesso in assenza di giusta causa produce comunque l’effetto estintivo del rapporto, ma attribuisce al cliente il diritto al risarcimento del danno, sempre che l’esistenza di un danno risarcibile sia provata. La parte che contesti una prova testimoniale per violazione dei limiti di valore di cui all’art. 2721 c.c. ha l’onere di eccepirne l’inammissibilità prima della sua assunzione e, ove questa sia avvenuta, di eccepirne la nullità nella prima istanza o difesa successiva, verificandosene, in difetto, la sanatoria.
Il Fatto
Una società, che gestiva un poliambulatorio medico, convenne in giudizio un professionista per sentirne accertare l’inadempimento contrattuale sia con riferimento all’accordo verbale di modifica delle condizioni economiche del contratto di servizi, sia con riferimento al recesso unilateralmente operato. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il professionista al risarcimento dei danni.
La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, escludeva che ricorressero i presupposti per l’operatività dell’art. 2237 c.c., non sussistendo una condizione sfavorevole che avesse impedito la prosecuzione del rapporto, e riteneva il recesso lesivo del principio di buona fede, avendo precluso alla società di riorganizzare l’erogazione delle proprie prestazioni. Avverso tale sentenza il professionista ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, distinguendo tra censure inammissibili e censure infondate.
Con riferimento alla dedotta violazione dei limiti alla prova testimoniale, la S.C. ha rammentato che l’ammissione della prova orale oltre i limiti di valore costituisce potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente motivato. Ha inoltre precisato che la parte che contesti una prova testimoniale ha l’onere di eccepirne l’inammissibilità prima della sua assunzione e, ove questa sia avvenuta, di eccepirne la nullità nella prima istanza o difesa successiva, verificandosene, in difetto, la sanatoria.
Quanto al motivo concernente la sussistenza della giusta causa di recesso, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 2237, secondo comma, cod. civ., a differenza del primo comma che riguarda il cliente, consente al prestatore d’opera di recedere solo per giusta causa. In assenza di questa, la volontà di recesso produce comunque l’effetto estintivo del rapporto, ma il professionista che recede sarà tenuto al risarcimento del danno in favore del cliente, il quale dovrà provarne l’esistenza. La valutazione circa la sussistenza della giusta causa, essendo un accertamento in fatto, è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.
In relazione al motivo sul danno, la Corte ha ribadito il principio per cui l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum debeatur sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione. La mancata contestazione dei conteggi determina il consolidarsi dell’importo formulato dall’attore.
Da ultimo, la S.C. ha escluso la ricorrenza di una soccombenza parziale e ha ribadito che il potere di compensazione delle spese è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui pronuncia non è censurabile in cassazione neppure per mancanza di motivazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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