Concorso nella concussione: chi si limita a indirizzare la vittima non risponde senza la prova del contributo causale allo stato di costrizione (Cassazione Penale 20345/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 20345 del 5 giugno 2026 (R.G.N. 40705/2025) — Presidente Giorgio Fidelbo, Relatore Fabrizio D’Arcangelo
Il principio di diritto
Il concorso morale nel reato — anche nella concussione — richiede l’accertamento specifico dell’efficacia eziologica del contributo rispetto alla condotta che integra il reato: l’atipicità delle forme di partecipazione consentita dall’art. 110 cod. pen. non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con la condotta degli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità del contributo con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi. La concussione, del resto, richiede una coercizione psicologica cogente, tale da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione della vittima; ne consegue che chi si limiti a indirizzare la persona offesa verso l’autore del reato, senza contribuire a creare lo stato di costrizione o di soggezione — perfezionatosi integralmente dopo il suo intervento — non assume un ruolo eziologicamente rilevante e va assolto per non aver commesso il fatto.
Il fatto
Secondo l’ipotesi di accusa, un dirigente medico in posizione apicale di un reparto ospedaliero, al contempo socio e amministratore di una clinica privata, avrebbe prospettato a pazienti bisognosi di interventi chirurgici urgenti tempi di attesa lunghi e difficoltà logistiche presso l’ospedale pubblico, adducendo elementi ostativi capziosi o falsi, per indurli a farsi operare privatamente nella clinica dietro pagamento di denaro. Gli venivano contestati, tra l’altro, concussione, associazione a delinquere e ulteriori reati. Nel processo era imputato anche un altro sanitario, per aver concorso in un episodio di concussione avendo indirizzato una paziente al medico apicale.
Il Tribunale affermava le responsabilità e la Corte d’appello confermava, tra l’altro, la responsabilità concorsuale del secondo imputato, ritenendo che egli avesse “indirizzato” la paziente al medico apicale sapendo che l’avrebbe “dirottata” verso la propria clinica. Gli imputati ricorrevano per cassazione.
La motivazione
La Corte accoglie il motivo del concorrente. Il concorso morale richiede la prova dell’efficacia causale del contributo: l’atipicità delle forme di partecipazione ex art. 110 cod. pen. non esonera il giudice dal motivare sul rapporto eziologico tra il contributo e la condotta tipica (Sez. Un., n. 45276/2003, Andreotti). Nella specie, dalle stesse sentenze di merito risulta che l’imputato si era limitato a indirizzare i parenti della paziente al medico apicale, prospettando — su indicazione di quest’ultimo — tempi di attesa lunghi, per poi disinteressarsi della vicenda; la scelta della paziente era stata determinata esclusivamente dal successivo colloquio con il medico apicale, con il quale aveva direttamente pattuito il prezzo del ricovero e dell’intervento.
L’imputato era dunque rimasto estraneo alla richiesta concussiva e alla dinamica di perfezionamento del reato, integralmente successiva al suo intervento, senza assumere alcun ruolo eziologicamente rilevante nella creazione dello stato di costrizione. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio nei suoi confronti per non aver commesso il fatto. Nei confronti dell’imputato principale la Corte annulla senza rinvio limitatamente ad alcuni capi di concussione per sopravvenuta prescrizione — confermando le statuizioni civili — e rigetta nel resto, trasmettendo gli atti ad altra sezione della Corte d’appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Implicazioni pratiche
Il concorso nel reato non si presume dalla vicinanza all’autore o da un ruolo di semplice tramite: per condannare a titolo di concorso morale il giudice deve provare che il contributo ha inciso causalmente sulla condotta tipica, precisando in quale forma. Nella concussione, dove è necessaria una coercizione psicologica cogente che annulli la libera autodeterminazione della vittima, chi si limita a indirizzare la persona offesa verso l’autore — senza partecipare alla creazione dello stato di costrizione, che si perfeziona dopo il suo intervento — non risponde del reato. Per la difesa è decisivo isolare il momento in cui si forma la coazione e dimostrare che l’assistito ne è rimasto fuori; per l’accusa non basta invocare l’atipicità del contributo concorsuale, occorrendo provarne l’efficienza causale.
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