Calunnia: la denuncia in forma dubitativa non esclude il reato, ma va provata la consapevolezza della falsità (Cass. pen. 20347/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 20347/2026 (ud. 25 marzo 2026, dep. 3 giugno 2026; R.G.N. 224/2026) — Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Martino Rosati.

Il principio di diritto

Ai fini della calunnia (art. 368 c.p.) la denuncia espressa in forma ipotetica o allusiva non è di per sé inidonea a integrare il reato, essendo sufficiente che il narrato renda concretamente possibile l’apertura di un procedimento penale. Occorre però che sia compiutamente accertata la consapevolezza, in capo al denunciante, della falsità dell’incolpazione e dell’innocenza dell’incolpato: senza tale accertamento la denuncia non può qualificarsi calunniosa, né produttiva di un danno risarcibile.

Il fatto

Una dirigente scolastica denunciava ai carabinieri una collega insegnante per essersi assentata dal lavoro adducendo una condizione di malattia non veritiera — condotta astrattamente integrante una truffa. Il Tribunale di Reggio Calabria assolveva l’imputata; la Corte d’appello, accogliendo l’appello della parte civile, la condannava, ai soli effetti civili, al risarcimento dei danni, ritenendo la denuncia consapevolmente difforme dal vero.

L’imputata ricorreva per cassazione. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento senza rinvio; la parte civile per la conferma.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Da un lato, l’assoluzione di primo grado non poteva fondarsi sul solo fatto che la denuncia fosse stata espressa in forma di allusione ipotetica e non di esplicita accusa: per la calunnia basta l’idoneità del narrato a rendere concretamente possibile l’apertura di un procedimento penale, come in effetti avvenuto.

Dall’altro, la condanna d’appello poggia su un presupposto di fatto indimostrato: la sicura consapevolezza, da parte della denunciante, che la collega avesse inviato non solo la comunicazione dell’assenza ma anche il certificato di malattia. Dalle testimonianze richiamate tale consapevolezza non emerge; la Corte d’appello ha attribuito valenza decisiva a dati — la trasmissione del certificato all’ufficio competente e la comunicazione del prolungamento dell’assenza — dai quali non si può logicamente dedurre che la dirigente fosse informata dell’arrivo del certificato.

Poiché la consapevolezza della falsità è presupposto indispensabile per qualificare come calunniosa la denuncia — e per ritenerla fonte di danno ingiusto — tale dato va compiutamente accertato con un supplemento di motivazione. Restano assorbiti i profili sulla motivazione “rafforzata” e sull’obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.), su cui provvederà il giudice del rinvio. Trattandosi di statuizione sui soli interessi civili, la sentenza è annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello (art. 622 c.p.p.).

Implicazioni pratiche

La denuncia formulata con cautela — “segnalo, chiedo accertamenti” — non mette al riparo dalla calunnia se il narrato è idoneo ad attivare un procedimento penale: il tono dubitativo non è, di per sé, scriminante. Ma l’accusa di calunnia regge solo se è provata la consapevolezza della falsità e dell’innocenza dell’incolpato.

Per la difesa, il fuoco va posto proprio su quel presupposto soggettivo: se il denunciante poteva ragionevolmente ignorare la circostanza che rende falso l’addebito, la calunnia non sussiste. Sul piano processuale, la pronuncia ricorda che il ribaltamento dell’assoluzione richiede una motivazione plausibile e, ove si valorizzino prove dichiarative, la loro rinnovazione (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.); e che l’annullamento sui soli effetti civili conduce al giudice civile d’appello ex art. 622 c.p.p.

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