Restituzione nel termine: l’istante deve solo allegare quando ha saputo del provvedimento, non provarlo (Cass. pen. 21133/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 21133/2026 (c.c. 20 marzo 2026, dep. 9 giugno 2026; R.G.N. 42321/2025) — Presidente Andrea Gentili, Relatore Lorenzo Antonio Bucca.
Il principio di diritto
In tema di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (versione previgente, applicabile alle contumacie dichiarate prima del 18 maggio 2014), sull’istante grava non l’onere di provare la tempestività della richiesta, ma solo quello di allegare la data di conoscenza del provvedimento, con un’allegazione dotata di valenza orientativa; spetta poi al giudice accertare l’effettivo momento della conoscenza. La conoscenza del difensore in un diverso procedimento non si estende automaticamente alle assistite, se non si individuano circostanze del rapporto professionale idonee a retrodatarla.
Il fatto
La Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibili le istanze di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. proposte nell’interesse di due condannate, dichiarate contumaci nel 1999 in un processo definito nel 2004, e all’epoca residenti all’estero con difensore d’ufficio.
La Corte territoriale fondava il rigetto su un rilievo ritenuto assorbente: il difensore delle ricorrenti era anche legale di un coimputato e, in tale veste, aveva depositato atto di gravame nel luglio 2024; da qui la presunzione che egli conoscesse l’imputazione a carico delle assistite almeno da quella data, con conseguente decorso del termine di trenta giorni ex art. 175, comma 2-bis.
Le condannate ricorrevano per cassazione. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.
La motivazione
La Corte dichiara fondati i ricorsi. Le istanze vanno valutate secondo l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella versione previgente, che riconosce un diritto tendenzialmente incondizionato alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, negabile solo in caso di prova positiva della conoscenza effettiva del procedimento.
Su chi chiede la restituzione grava un onere di mera allegazione della data di conoscenza, distinto dall’onere della prova: non basta un’indicazione dal valore assoluto (che renderebbe l’istante arbitro del vaglio di tempestività), ma è sufficiente un principio di dimostrazione con valenza orientativa, punto di partenza per la verifica del giudice.
Nel caso, la Corte di appello non si è conformata a tali criteri: risultavano agli atti la richiesta di copia della sentenza d’appello, la data di trasmissione e un verbale d’udienza con l’indicazione dei momenti rilevanti. La motivazione, incentrata sulla conoscenza del difensore in un altro procedimento anziché su quella delle interessate, è illogica. L’ordinanza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Implicazioni pratiche
Nelle rimessioni in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per contumacie anteriori al 2014, la difesa non deve dimostrare la tempestività dell’istanza: è sufficiente allegare, in modo orientativo e verificabile, quando l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento. Utile documentare richieste di copia, date di trasmissione e verbali che ancorino il vaglio del giudice.
Il giudice non può retrodatare la conoscenza della parte deducendola automaticamente da quella del difensore in un procedimento diverso: occorre individuare circostanze concrete del rapporto professionale. Una motivazione fondata su presunzioni dogmatiche, che non accerta il momento effettivo di conoscenza in capo alla parte, è censurabile in cassazione.
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