Invasione di terreni: l’accesso occasionale ed episodico non integra il reato (Cass. pen. 22810/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 22810/2026 del 19 giugno 2026 (ud. pubblica 28 maggio 2026, R.G.N. 13333/2026) — Presidente Luigi Agostinacchio, Relatore Alessandro Leopizzi.

Il principio di diritto

Il delitto di invasione arbitraria di terreni o edifici (art. 633 c.p.) richiede una condotta connotata da stabilità, con permanenza sul bene protratta per una durata apprezzabile e diretta all’occupazione o a trarne altrimenti profitto: il bene immobile altrui deve essere, in qualche modo e per qualche tempo, assoggettato a un potere di fatto dell’agente. Non integra il reato la condotta di chi si introduca solo precariamente e occasionalmente nel fondo altrui.

Il fatto

Il Giudice di Pace di Caltagirone aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 633 c.p. per aver attraversato, in due occasioni a bordo del proprio trattore, il terreno confinante — sul quale pendeva una risalente controversia di confine e un procedimento civile relativo a una servitù di passaggio. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo che la semplice percorrenza del sentiero, in due occasioni, non poteva configurare l’invasione.

La motivazione

Il ricorso è fondato, con considerazione assorbente sulla erronea sussunzione del fatto nella fattispecie di invasione. La nozione di “invasione” — introduzione contra ius di chi è privo del diritto d’accesso — dev’essere fisiologicamente connotata da una qualche stabilità, implicando una permanenza sull’altrui bene protratta per una durata apprezzabile; pur non essendo necessario che l’agente vi rimanga stabilmente, la condotta deve essere effettivamente rivolta all’occupazione del fondo o a trarne profitto (Sez. 2, n. 37419/2025; n. 46692/2019). Il delitto si realizza solo quando il bene sia assoggettato, in qualche modo e per qualche tempo, a un potere di fatto dell’agente, e non è integrato dall’introduzione meramente precaria (Sez. 2, n. 19079/2011; n. 11544/2011). Essendo stato riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata il carattere occasionale ed episodico dell’accesso, la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Implicazioni pratiche

L’attraversamento occasionale del fondo altrui — situazione tipica delle liti di confine e delle controversie su servitù di passaggio — non basta a integrare l’invasione di terreni ex art. 633 c.p., che presuppone un’occupazione stabile e un potere di fatto sul bene. Le contese sul diritto di passaggio trovano la loro sede naturale nel giudizio civile, non nella sanzione penale.

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