Donazione di cosa altrui: nullità parziale ed inammissibilità dei motivi in cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 15951 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La donazione di cosa altrui non è nulla per l’intero, ma è colpita da nullità parziale limitatamente alla parte dell’atto concernente il bene non appartenente al donante, qualora la volontà negoziale sia stata diretta a trasferire anche la proprietà di un bene in comunione con altri. La sentenza che dichiara la nullità esclusivamente della disposizione avente ad oggetto il bene comune, senza estenderla alle altre attribuzioni patrimoniali, non può essere censurata in cassazione con motivi che presuppongano un diverso e più ampio perimetro della nullità. La mancata ammissione di una prova testimoniale non è censurabile per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che il giudice abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti o abbia disatteso il principio di libera valutazione. La parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in caso di abuso del processo.
Il Fatto
Con atto di donazione, il donante trasferiva al nipote la proprietà di un appartamento e della corte di pertinenza, della quale però non era proprietario esclusivo, essendo il bene in comunione con altro soggetto. I comproprietari convenivano in giudizio il donatario per sentir accertare che la corte era rimasta in comunione indivisa e che l’atto di donazione non era a loro opponibile nella parte in cui trasferiva l’intera proprietà dell’area.
Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la nullità dell’atto di donazione per la parte relativa alla corte. La Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo la sussistenza dei requisiti per l’usucapione. Il donatario ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. La parte ricorrente lamentava la nullità dell’intero atto di donazione, mentre la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità solo della parte dell’atto relativa al trasferimento della corte in comunione. Il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha circoscritto la nullità al solo atto di trasferimento della proprietà del bene comune, per vizio genetico dell’atto, senza estenderla alle altre disposizioni. I motivi, non aderendo al contenuto della pronuncia, risultano quindi non conferenti.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Con esso si censura l’erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie, con particolare riguardo alla mancata ammissione di prove orali. La Corte ricorda che l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta delle prove ritenute idonee sono riservati al giudice del merito.
La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità, salvo che ricorra una violazione dell’art. 115 c.p.c. (quando il giudice ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti) o dell’art. 116 c.p.c. (quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di deroga normativa). Nel caso di specie, la censura si risolve in una sollecitazione a un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione.
All’inammissibilità dei motivi consegue quella del ricorso. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge per l’abuso del processo.
Nota della Redazione
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