Eventus damni nell’azione revocatoria ordinaria: onere probatorio e rapporto con l’esecuzione ex art. 2929-bis c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 15138 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. non richiede la totale compromissione della garanzia patrimoniale, ricorrendo ogniqualvolta l’atto di disposizione determini una variazione, anche solo qualitativa, del patrimonio tale da rendere più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito. La valutazione dell’eventus damni è compiuta in termini astratti e potenziali, essendo sufficiente il mero pericolo di danno futuro. Grava sul creditore solo l’onere di allegare e dimostrare che l’atto ha inciso sulla garanzia patrimoniale, mentre incombe sul debitore l’onere di provare che i beni residui siano tali da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie. La presenza di ipoteche di grado anteriore non esclude di per sé il pregiudizio, dovendosi proiettare il giudizio verso il futuro. Tra l’azione revocatoria e il pignoramento diretto ex art. 2929-bis c.c. non sussiste un rapporto di alternatività ma di concorrenza, essendo rimedi con diversa funzione.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio alcuni soggetti, chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti di disposizione immobiliare. Nel giudizio interveniva altro istituto di credito, spiegando domande analoghe. I convenuti contestavano la sussistenza dei presupposti dell’azione, eccependo la carenza di interesse ad agire delle banche per la presenza di plurime ipoteche sugli immobili, di valore superiore ai beni stessi.
Il Tribunale accoglieva la domanda e, in grado di appello, la Corte territoriale dichiarava la cessazione della materia del contendere, condannando gli appellanti alle spese per soccombenza virtuale. La procedura esecutiva nel frattempo promossa si era conclusa con la vendita dei beni, il cui ricavato era stato integralmente assorbito dai creditori ipotecari di grado anteriore.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti censuravano la sentenza per non avere la Corte d’appello svolto una valutazione prognostica sulla concreta possibilità di soddisfacimento del credito, avuto riguardo alla capienza del patrimonio del debitore. Il primo motivo è ritenuto infondato: la censura muove dal presupposto erroneo che il giudice di merito sia tenuto a svolgere d’ufficio detta valutazione. La Suprema Corte ribadisce che l’eventus damni non coincide con un danno attuale ed effettivo, essendo sufficiente il mero pericolo di danno futuro. Una volta allegato e dimostrato dal creditore che l’atto dispositivo ha inciso sulla garanzia patrimoniale, incombe sul debitore l’onere di provare che i beni residui garantiscano ampiamente le ragioni creditorie, dovendosi altrimenti ritenere integrato il pregiudizio.
Quanto alla presenza di ipoteche, la Corte chiarisce che essa non è idonea, di per sé, a escludere il danno per il creditore chirografario, dovendo la verifica essere condotta con un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, che consideri la possibilità non meramente teorica del venir meno o del ridimensionamento della garanzia reale. L’atto dispositivo risulta pregiudizievole proprio perché priva il creditore della possibilità potenziale di soddisfarsi sul bene qualora la causa di prelazione venga meno. Solo se l’esecuzione promossa dal creditore ipotecario sia già pendente, il pregiudizio per il creditore chirografario deve essere apprezzato in termini di certezza ed effettività, verificando la concreta possibilità di soddisfacimento sull’eventuale residuo del ricavato. Tale evenienza non è stata allegata né dimostrata dai ricorrenti.
Il secondo motivo, relativo all’impatto dell’art. 2929-bis c.c., è parimenti infondato. La Corte esclude che l’azione revocatoria ordinaria e il pignoramento diretto siano rimedi alternativi o esclusivi, affermando la loro concorrenza. L’azione revocatoria ha natura conservativa della garanzia patrimoniale, mentre l’azione esecutiva è preordinata al soddisfacimento coattivo del credito. L’effettivo esperimento del rimedio esecutivo speciale non preclude al creditore l’esercizio dell’azione revocatoria, rientrando nella sua discrezionalità la scelta dello strumento di tutela ritenuto più idoneo. Negare l’interesse ad agire in presenza di strumenti di tutela astrattamente riconosciuti si risolverebbe in una contraddizione sistematica, poiché la sussistenza dell’interesse è correlata alla titolarità del rimedio, mentre la verifica concreta dei presupposti applicativi attiene al merito.
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Nota della Redazione
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