Arresti domiciliari e permesso di lavoro: l’assoluta indigenza si valuta con rigore, contando anche i redditi della famiglia (Cass. pen. 21682/2026)

Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza n. 21682 del 15 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026 (R.G.N. 12186/2026) — Presidente Andrea Pellegrino, Relatrice Daniela Bifulco.

Il principio di diritto

Ai fini dell’autorizzazione dell’indagato agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un’attività lavorativa (art. 284, comma 3, c.p.p.), il presupposto dell’assoluta indigenza va accertato con criterio di rigore, data la natura eccezionale della previsione; esso, tuttavia, non equivale alla totale impossidenza, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia — valutati anche i redditi degli altri componenti — non consentano di provvedere agli oneri di educazione, istruzione e cura propria e dei familiari non autosufficienti.

Il fatto

Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’appello (art. 310 c.p.p.) proposto dall’indagato, sottoposto agli arresti domiciliari, avverso il diniego di autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso la ditta di cui il figlio è legale rappresentante. Il ricorso deduceva la violazione dell’art. 284, comma 3, c.p.p.: il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato lo stato di assoluta indigenza, e il richiamo all’art. 433 c.c. sarebbe inconferente, non riducendosi le esigenze di vita ai soli bisogni alimentari.

La motivazione

Il motivo è inammissibile perché aspecifico. Il presupposto dell’assoluta indigenza va accertato con rigore, stante la natura eccezionale della previsione (Sez. 6, n. 1200/2024, Tahiri; Sez. 3, n. 24995/2018, Osmani), ma non è assimilabile alla totale impossidenza: è sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, tenuto conto dei redditi degli altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri di educazione, istruzione e cura propria e dei familiari non indipendenti. Il richiamo del Tribunale all’art. 433 c.c. non si riferiva ai soli alimenti, bensì all’insieme delle esigenze indispensabili di vita. Il reddito adeguato assicurato dall’attività economica del figlio, titolare di un’azienda sufficientemente florida, esclude l’assoluta indigenza, senza illogicità né violazione dell’art. 284, comma 3, c.p.p.; il ricorso, peraltro, non allega circostanze più specifiche sull’obiettivo stato di indigenza.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

Per ottenere il permesso di lavorare durante gli arresti domiciliari occorre dimostrare l’assoluta indigenza, valutata con rigore per la natura eccezionale dell’istituto. Non serve la totale impossidenza, ma la valutazione tiene conto dei redditi dell’intero nucleo familiare: se un familiare tenuto al mantenimento assicura un reddito adeguato, il presupposto non ricorre. Chi invoca l’indigenza deve allegare circostanze concrete e specifiche, non affermazioni generiche.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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