Diffamazione e diritto di critica: le espressioni sferzanti sull’operato professionale altrui non sono reato se contestualizzate e non trascendono nell’attacco personale (Cassazione Penale 22689/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 22689 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 587/2026) — Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Maria Teresa Belmonte
Il principio di diritto
Il diritto di critica, quale espressione della libera manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU, opera come scriminante ex art. 51 cod. pen. rispetto al reato di diffamazione, purché esercitato nel rispetto della veridicità dei fatti presupposti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. La critica, a differenza della cronaca, si concretizza nella manifestazione di un’opinione soggettiva e non può pretendersi obiettiva, trovando il solo limite in un sufficiente riscontro fattuale. Ai fini della continenza, le espressioni intrinsecamente offensive vanno contestualizzate in relazione al contesto spazio-temporale e dialettico in cui sono profferite: toni anche forti e sferzanti sono legittimi se pertinenti al tema e proporzionati, e non trasmodano nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione, con espressioni inutilmente umilianti o volte ad aggredire personalmente il destinatario.
Il fatto
Il Tribunale, quale giudice di appello, confermava la condanna per diffamazione aggravata dell’imputato in relazione ad affermazioni rese nel corso di assemblee condominiali e in una missiva all’amministratore, in danno dell’avvocato del condominio (persona offesa), definito “incompetente” e “capace di perdere tutte le cause”. La difesa deduceva la scriminante del diritto di critica: le espressioni erano state pronunciate in un contesto in cui l’imputato, parte in vari giudizi contro il condominio, era risultato vincitore e la persona offesa soccombente.
La motivazione
Il ricorso è fondato. In materia di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare direttamente la frase assunta come lesiva, per verificare la sussistenza della portata offensiva e, in caso di esclusione, pronunciare l’assoluzione. Nella specie è ravvisabile la veridicità del fatto presupposto: la ricostruzione della sentenza impugnata non evidenzia un travisamento del nucleo essenziale dei fatti, essendo l’imputato effettivamente risultato vincitore nei giudizi in cui la persona offesa difendeva il condominio.
Sussiste altresì la continenza: l’imputato si è espresso in termini critici sull’operato professionale della persona offesa, ma senza trascendere in attacchi personali gratuiti, né in espressioni idonee a esporla allo scherno degli astanti. Nel segnalare all’assemblea, forte dell’evidenza dei risultati giudiziari, quello che riteneva un comportamento scarsamente professionale, il ricorrente ha esercitato correttamente il diritto di critica. Ne consegue l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, in quanto scriminato ai sensi dell’art. 51 cod. pen.
Implicazioni pratiche
La linea di confine tra diffamazione e diritto di critica non passa per la durezza delle parole, ma per tre requisiti congiunti: veridicità del fatto presupposto, pertinenza e continenza. Espressioni anche colorite e sferzanti sull’operato professionale altrui restano lecite quando poggiano su un riscontro fattuale concreto — qui l’esito dei giudizi — e sono pertinenti al contesto dialettico, senza trasmodare nell’attacco personale gratuito volto a umiliare il destinatario. In sede di legittimità la valutazione della portata offensiva della frase è sindacabile direttamente dalla Corte, che può giungere all’assoluzione: chi si difende ha interesse a valorizzare il contesto in cui le espressioni sono state pronunciate e il loro aggancio a fatti verificabili.
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