Riparazione per ingiusta detenzione: la colpa grave che nega l’indennizzo è compatibile con il vizio di mente (Cass. pen. 21688/2026)

Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 21688 del 18 marzo 2026, depositata l’11 giugno 2026 (R.G.N. 2449/2026) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatrice Daniela Fallarino.

Il principio di diritto

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al diritto all’indennizzo non è incompatibile con il vizio di mente: il giudice della riparazione non deve stabilire se la condotta costituisca reato, ma se essa abbia dispiegato efficacia causale rispetto all’applicazione della misura restrittiva, sicché l’esclusione dell’imputabilità non impedisce tale verifica. Egli valuta autonomamente tutti gli elementi, con l’unico limite dei fatti “accertati o non negati” nel giudizio di cognizione. Inoltre, l’assoluzione per vizio totale di mente integra l’ingiustizia “formale” ex art. 314, comma 2, c.p.p. per la misura cautelare (inapplicabilità ab origine, ex artt. 85 e 88 c.p. e 273, comma 2, c.p.p.), ma non per la misura di sicurezza quando il venir meno della pericolosità sociale sia stato accertato come non più attuale, e non insussistente ab origine.

Il fatto

La Corte d’appello di Roma aveva rigettato la domanda di riparazione per la custodia cautelare in carcere e per la successiva misura di sicurezza provvisoria (ricovero in R.E.M.S.) sofferte dal ricorrente, poi definitivamente assolto per vizio totale di mente. Inquadrata la vicenda nell’ingiustizia “formale” di cui all’art. 314, comma 2, c.p.p., la Corte territoriale aveva escluso l’indennizzo, ravvisando una colpa grave del ricorrente, collegata sinergicamente alla privazione della libertà subìta. Il ricorso deduceva che il giudice della cautela era già in condizione di negare entrambe le misure e che la colpa grave era stata affermata in violazione dei principi in materia.

La motivazione

Quanto alla misura cautelare, l’assoluzione per vizio totale di mente dimostra l’inapplicabilità ab origine ai sensi dell’art. 314, comma 2, c.p.p., avendo il fatto avuto luogo in presenza di una causa di non punibilità (artt. 85 e 88 c.p.; 273, comma 2, c.p.p.); la censura difensiva è però infondata, poiché la persuasività di una relazione peritale — per giunta risalente a oltre cinque anni prima e resa in altro procedimento — è rimessa alla valutazione del giudice, e la misura fu revocata all’esito della nuova perizia sollecitamente disposta. Quanto alla misura di sicurezza, la motivazione della Corte d’appello va corretta: il venir meno della pericolosità sociale fu accertato come non più attuale — non insussistente ab origine —, sicché mancavano i presupposti dell’art. 314 c.p.p.; l’esito di rigetto regge comunque.

Sul secondo motivo, la colpa grave ostativa non è incompatibile con il vizio di mente: il giudice della riparazione non stabilisce se la condotta costituisce reato, ma se essa abbia dispiegato efficacia causale rispetto all’applicazione della misura, e l’esclusione dell’imputabilità non preclude tale verifica (Sez. 4, n. 473/2026; n. 18847/2012). La valutazione è autonoma, con il solo limite dei fatti “accertati o non negati” nel giudizio di cognizione (Sez. U, n. 43/1996, Sarnataro); nel caso, la sentenza definitiva aveva ricondotto al ricorrente le condotte che avevano determinato l’applicazione della misura.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali; dispone l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Implicazioni pratiche

L’assoluzione per vizio totale di mente non garantisce di per sé la riparazione per ingiusta detenzione: il giudice può negare l’indennizzo se ravvisa una colpa grave, e tale colpa è compatibile con l’infermità mentale, perché ciò che rileva non è la rilevanza penale della condotta ma la sua efficacia causale nel determinare la misura. Sul piano sistematico, la pronuncia distingue la misura cautelare — inapplicabile ab origine in caso di non imputabilità — dalla misura di sicurezza, per la quale conta se la pericolosità sociale sia venuta meno solo successivamente.

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