Riduzione di un sesto per il rito abbreviato: non spetta se la richiesta arriva solo in appello senza rinuncia all’impugnazione (Cass. pen. 21130/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 21130/2026 (ud. 31 marzo 2026, dep. 9 giugno 2026; R.G.N. 43905/2025) — Presidente Andrea Gentili, Relatore Antonio Corbo.

Il principio di diritto

La riduzione di pena di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Riforma Cartabia) non spetta all’imputato che abbia formulato l’istanza di accesso al rito abbreviato solo con l’atto di appello e che, senza rinunciare all’impugnazione, abbia coltivato censure ulteriori sull’affermazione di responsabilità: il beneficio presuppone una richiesta tempestiva davanti al giudice del dibattimento e, in caso di rigetto, la sua riproposizione in appello con contestuale rinuncia al gravame.

Il fatto

La Corte di appello di Perugia confermava la condanna inflitta dal Tribunale per il reato di cui all’art. 609-bis, primo comma, cod. pen., a tre anni e quattro mesi di reclusione, con le attenuanti generiche.

L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi: la mancata riduzione della pena per il rito abbreviato ex Riforma Cartabia (richiesta formulata solo in appello); l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del reato e sull’attendibilità della persona offesa; il mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità del fatto (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.).

La motivazione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, l’imputato non aveva chiesto l’ammissione al rito abbreviato in primo grado, avanzando l’istanza solo con l’atto di appello; inoltre non aveva rinunciato all’impugnazione, ma aveva contestato la responsabilità e il diniego dell’attenuante, riproponendo identiche censure in sede di legittimità.

L’ulteriore riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si applica ai procedimenti pendenti in primo grado con rito ordinario all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 solo se l’imputato abbia formulato davanti al giudice del dibattimento l’istanza nel termine per l’ammissione al giudizio abbreviato e, in caso di rigetto, l’abbia riproposta con contestuale rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 5351 del 2025-2026, Nigro).

La disciplina ha natura mista, sostanziale e processuale: il trattamento sanzionatorio più favorevole è applicabile solo in caso di giudizio abbreviato. Manifestamente infondate anche le censure sulla sussistenza del reato e sull’attenuante della minore gravità, prive di reale confronto con la motivazione di merito.

Implicazioni pratiche

Chi punta sulla riduzione di un sesto introdotta dalla Cartabia deve muoversi nel processo di merito: la richiesta di accesso al rito abbreviato va formulata al giudice del dibattimento nel termine di legge; se respinta, va riproposta in appello con rinuncia esplicita all’impugnazione. L’istanza tardiva, avanzata per la prima volta in appello e accompagnata da motivi sul merito, non apre al beneficio.

Sul piano difensivo, la scelta è strategica e alternativa: coltivare l’impugnazione sulla responsabilità esclude, di fatto, l’accesso allo sconto premiale legato alla mancata impugnazione. Vanno valutate insieme, sin dal primo grado, la convenienza del rito speciale e la tenuta dei motivi di merito.

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