Lesioni personali: la cervicalgia integra la malattia ex art. 582 c.p. anche senza fratture, se c’è alterazione funzionale (Cass. pen. 22693/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 22693 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 1014/2026) — Presidente Rossella Catena, Relatore Anna Maria Gloria Muscarella.
Il principio di diritto
In tema di lesioni personali, il delitto di cui all’art. 582 c.p. si perfeziona anche in mancanza di un’alterazione di natura anatomica, a condizione che ricorra una limitazione funzionale o una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva ma comunque significativa. La cervicalgia — dolore cervicale localizzato nella parte posteriore del collo, che determina sofferenza e ridotta motilità del collo e della testa — integra la malattia, non esaurendosi in una semplice sensazione di dolore. Il reato può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento e per l’assenza di gerarchia tra i mezzi di prova, anche solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa positivamente vagliate quanto ad attendibilità, pur in assenza di referto medico e di lesione anatomica.
Il fatto
Il Tribunale di Roma aveva assolto un imputato “perché il fatto non sussiste” dal reato di lesioni personali, contestato per aver sferrato — nel corso di una lite con la moglie — un pugno alla nuca, cagionandole un “trauma alla colonna cervicale” giudicato guaribile in quattro giorni. Il Tribunale aveva ritenuto insussistenti le lesioni valorizzando l’assenza di fratture alla radiografia e negando che l’algia cervicale, refertata con quattro giorni di prognosi, potesse costituire una limitazione funzionale rilevante. Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea valutazione del concetto di malattia rilevante ai sensi dell’art. 582 c.p.
La motivazione
Il ricorso è fondato. In presenza di un referto attestante una “cervicalgia guaribile entro quattro giorni” deve ritenersi sussistente una malattia corporale rilevante ai fini delle lesioni personali. La Corte ribadisce che il reato si perfeziona anche senza alterazione anatomica, purché sussista una limitazione funzionale o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, delle funzioni dell’organismo (Cass. n. 54005/2017; n. 33492/2019; n. 37870/2022); e che la cervicalgia integra la malattia ex art. 582 c.p. (Cass. n. 34387/2015; n. 15420/2008), potendo il reato essere provato anche solo sulle dichiarazioni attendibili della persona offesa (Cass. n. 43614/2021). Il Tribunale ha errato ancorando l’assoluzione all’assenza di fratture e omettendo di valutare l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dell’imputato. Annulla con rinvio al Tribunale di Roma in diversa persona fisica.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce che, ai fini delle lesioni personali, la “malattia” non coincide con una lesione anatomica visibile: basta un’alterazione funzionale significativa, anche temporanea. La cervicalgia — dolore e ridotta motilità del collo — è malattia a tutti gli effetti, e l’assenza di fratture alla radiografia non esclude il reato. Sul piano probatorio, la decisione conferma che le lesioni possono essere provate anche solo con le dichiarazioni della persona offesa, se attendibili, pur senza referto medico: l’attendibilità va però effettivamente valutata, non potendosi assolvere sul presupposto — errato — che manchi qualsiasi riscontro. Per chi assiste la persona offesa, il referto di pronto soccorso con la prognosi resta un elemento importante, ma non è l’unico né indispensabile.
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