IVA e beni sotto sequestro: l’obbligazione resta al contribuente che ha realizzato il presupposto, e la dichiarazione del custode giudiziario e’ irrilevante (Cassazione Tributaria 8420/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8420 del 3 aprile 2026 (R.G.N. 21409/2019) — Presidente Tania Hmeljak, Relatore Gianluca Grasso
Il principio di diritto
L’obbligazione tributaria sorge in capo al soggetto che realizza il presupposto impositivo e, per le operazioni imponibili compiute nel periodo di esercizio dell’attività d’impresa, resta a suo carico anche se l’azienda è successivamente sottoposta a sequestro. Il custode giudiziario nominato ex art. 670 cod. proc. civ. è ausiliario del giudice, non soggetto passivo dell’imposta: è quindi irrilevante che la dichiarazione IVA sia stata presentata dal custode, così come l’intervento di una successiva sentenza revocatoria, che non ha effetti restitutori ma comporta la sola inefficacia dell’atto verso la massa dei creditori. L’iscrizione a ruolo ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 mediante controllo cartolare della dichiarazione è legittima, salva la possibilità per il contribuente di contestare errori od omissioni incidenti sull’obbligazione.
Il fatto
L’Agente della Riscossione notificava a una società a responsabilità limitata, poi in liquidazione, una cartella di pagamento per IVA, interessi e sanzioni relativa all’anno 2013. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la CTR della Campania, in riforma, rigettava il ricorso introduttivo. La contribuente ricorreva per cassazione con otto motivi, sostenendo tra l’altro di non essere soggetto passivo, poiché la dichiarazione IVA era stata presentata da un custode giudiziario nominato nell’interesse di altra società e l’azienda era stata oggetto di sequestro e di revocatoria fallimentare.
La motivazione
Il ricorso è rigettato. La CTR ha accertato in fatto — con giudizio non sindacabile in sede di legittimità — che le operazioni soggette a IVA erano state poste in essere dalla contribuente nel periodo in cui era titolare del ramo d’azienda, anteriore alla nomina del custode. Il custode giudiziario è ausiliario del giudice e gestore autonomo del patrimonio sequestrato, non soggetto passivo dell’imposta; la dichiarazione da lui presentata e l’accoglimento della revocatoria fallimentare — priva di effetti restitutori — non spostano l’obbligazione, che resta in capo a chi ha realizzato il presupposto.
Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54-bis, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, genericamente dedotta. Del pari infondate le censure sulla forma della cartella notificata a mezzo PEC in formato “.pdf” — valida senza necessità del formato “.p7m” — e sulla mancata sottoscrizione del ruolo, che non è sanzionata da nullità, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana. Il ricorso è integralmente rigettato.
Implicazioni pratiche
Chi realizza il presupposto d’imposta ne risponde: il successivo sequestro dell’azienda, la nomina di un custode giudiziario o una revocatoria fallimentare non trasferiscono l’obbligazione tributaria già sorta. Il custode ex art. 670 cod. proc. civ. è ausiliario del giudice, non soggetto passivo, sicché il fatto che sia lui a presentare la dichiarazione non libera il contribuente per i periodi di sua gestione; eventuali errori del custode si contestano in sede di impugnazione o sul distinto piano della responsabilità del custode verso la società. Sul versante formale, la cartella notificata via PEC in “.pdf” è valida e la mancata sottoscrizione del ruolo non ne determina la nullità: per superare la presunzione di riferibilità dell’atto occorre allegare elementi specifici e concreti, non contestazioni generiche.
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