Nullità della sentenza per estinzione della società e inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 15521 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata a favore o contro una società cancellata dal registro delle imprese prima dell’introduzione del giudizio è affetta da un vizio di nullità radicale, assimilabile a quello previsto dall’art. 161, comma 2, c.p.c., che può essere fatto valere esclusivamente con l’actio nullitatis, esperibile in ogni tempo, oppure con gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali devono essere proposti tempestivamente nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. L’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di merito nel valutare la data di spedizione di un atto processuale non è denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma deve essere fatto valere con l’istanza di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Il deposito in cassazione di documenti volti a dimostrare l’ammissibilità del ricorso o la nullità della sentenza impugnata è consentito ai sensi dell’art. 372 c.p.c., anche se non prodotti nei precedenti gradi di giudizio.
Il Fatto
La società, in persona del liquidatore pro tempore, impugnava un avviso di accertamento induttivo relativo all’anno 2006, per imposte sui redditi ed IVA, lamentando la mancata considerazione dei costi sostenuti e dell’IVA versata. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello che la Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava tardivo, rilevando che la sentenza di primo grado era stata depositata il 21 gennaio 2015 mentre la raccomandata d’appello recava come data di spedizione il 22 luglio 2015, oltre il termine di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in primo luogo il vizio di tardività dell’appello. Il motivo, con cui l’Amministrazione deduceva la violazione dell’art. 51 d.lgs. n. 546/1992, avendo fatto la CTR riferimento alla data di ricezione anziché a quella di spedizione del ricorso, è stato giudicato inammissibile. Si trattava, infatti, di un errore di fatto, in quanto la CTR aveva erroneamente ritenuto che la data di invio fosse il 22 luglio 2015, mentre corretta era quella del 20 luglio 2015. Tale errore non investe la violazione di una norma di diritto ma la percezione di un dato fattuale, e pertanto la doglianza avrebbe dovuto essere proposta con istanza di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha preliminarmente giudicato fondata l’eccezione di utilizzabilità della documentazione depositata dall’Amministrazione per dimostrare l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. L’art. 372 c.p.c. consente, in cassazione, il deposito di documenti non prodotti nei gradi di merito quando riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Essendo stata dichiarata la tardività dell’appello, la CTR aveva riconosciuto la definitività della sentenza di primo grado e, non essendo stata rimossa tale statuizione, i motivi di ricorso per cassazione erano divenuti, a loro volta, inammissibili. La Corte ha precisato che l’eventuale vizio derivante dall’estinzione della società, coincidente con la cancellazione dal registro delle imprese intervenuta prima della proposizione del ricorso introduttivo, determina una nullità insanabile della sentenza. Tale vizio, però, può essere fatto valere solo con l’actio nullitatis o con gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali devono essere esperiti tempestivamente, secondo le regole loro proprie.
La Corte, pur riconoscendo il principio secondo cui l’introduzione del giudizio da parte di un soggetto non più esistente determina un vizio non sanabile dalla costituzione dei successori (richiamando, tra le altre, Cass. n. 11506/2022 e Cass. n. 9910/2021), ha escluso che tale vizio possa essere fatto valere con il ricorso per cassazione quando vi sia un giudicato interno sulla definitività della sentenza di primo grado.
I restanti motivi sono stati dichiarati parimenti inammissibili in ragione della definitività della sentenza di primo grado, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese. La Corte ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo la ricorrente soggetto istituzionalmente esonerato.
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Nota della Redazione
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