Insidia stradale e art. 2051 c.c.: la velocità sconsiderata della vittima ha efficacia causale assorbente ed esclude la responsabilità del custode (Cass. 8361/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 8361 del 3 aprile 2026 (R.G.N. 179/2023) — Presidente Raffaele Gaetano Antonio Frasca, Relatrice Laura Giraldi.

Il principio di diritto

“La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev’essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; […] quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese […], tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo […] fino a rendere possibile […] che detto comportamento superi il nesso eziologico” (Cass. Sez. III, ord. n. 8361/2026).

Il fatto

I congiunti di un automobilista deceduto in un sinistro stradale del 2006 agiscono contro la Provincia (poi Città Metropolitana) di Bari, addebitando l’evento all’omessa vigilanza e custodia della strada: cattivo stato del manto e presenza di un grosso macigno a lato della carreggiata. Il Tribunale di Bari attribuisce alla velocità eccessiva del conducente la causa esclusiva del sinistro; la Corte d’appello di Bari conferma. I congiunti ricorrono per cassazione con quattro motivi, invocando anche la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. e l’omessa realizzazione di barriere di sicurezza (guard-rail).

La motivazione

Il ricorso principale è dichiarato inammissibile. La censura sul giudicato interno relativo alla velocità è infondata, quella sullo stato di manutenzione inammissibile perché critica una motivazione inesistente. Il motivo sulla prova legale del verbale (art. 2700 c.c.) è inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 n. 6 c.p.c.): il ricorrente non riproduce il contenuto del verbale né indica dove le violazioni siano state dedotte in appello. Anche il motivo di omesso esame sull’assenza di guard-rail è inammissibile, perché non indica l’obbligo normativo concretamente applicabile e non dimostra la decisività del fatto, limitandosi a un’affermazione meramente assertoria.

Sul cuore della vicenda — la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. — la Corte richiama i principi consolidati: la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa si valuta, anche d’ufficio, ex art. 1227, comma 1, c.c. secondo il grado di incidenza causale e il dovere di ragionevole cautela (art. 2 Cost.), fino a superare il nesso eziologico. Il giudice di merito ha ricostruito la dinamica — urto laterale col macigno non determinante, velocità stimata intorno ai 120 km/h — ritenendo che le uniche violazioni di sicura rilevanza causale fossero il limite di velocità «superato in misura davvero sconsiderata» e la scarsa attenzione alle condizioni della strada, mentre il concorso del macigno restava al di sotto del «più probabile che non». La velocità sconsiderata ha così efficacia causale assorbente e non è evento eccezionale e imprevedibile: la presenza del masso è mera “occasione”. L’accertamento è di merito, insindacabile in cassazione; il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Implicazioni pratiche

La pronuncia conferma che la responsabilità oggettiva del custode della strada (art. 2051 c.c.) può essere esclusa dalla condotta del danneggiato quando questa assume efficacia causale assorbente: una velocità «sconsiderata» rispetto alle condizioni dei luoghi non è evenienza eccezionale e imprevedibile, e degrada l’insidia (qui il macigno) a mera occasione del sinistro. La valutazione del concorso causale è apprezzamento di merito, insindacabile in legittimità se congruamente motivato. Sul piano tecnico del ricorso, la decisione ribadisce sbarramenti severi: autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. (riproduzione del verbale e degli atti), obbligo di indicare la norma concretamente violata e la decisività del fatto, limiti stretti alla censura sulle presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.), deducibile solo per vizio di sussunzione. Per chi agisce contro l’ente proprietario, il messaggio è che la prova del nesso causale non può fermarsi alla condizione della strada quando la condotta della vittima è gravemente imprudente.

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