Sistema dei controlli interni locale solo parzialmente adeguato nel triennio 2021-2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 144 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica del funzionamento dei controlli interni dell’ente locale, ai sensi dell’art. 148 TUEL, non può limitarsi all’esistenza formale degli istituti ma deve valutarne l’adeguatezza funzionale e l’effettiva operatività rispetto alle finalità legali, potendo accertare una parziale adeguatezza del sistema. La selezione del campione nel controllo di regolarità amministrativo-contabile impone tecniche di campionamento motivate, efficaci e ispirate alla logica del rischio, non estrazioni casuali indifferenziate. Il controllo di gestione richiede una struttura dedicata, un monitoraggio costante e report analitici e tempestivi, anche in vista dell’avvio della contabilità accrual. Il controllo strategico necessita di un’apposita struttura e di integrazione con il controllo di gestione, mentre il controllo sulla qualità dei servizi va attuato a regime con customer satisfaction, benchmarking e coinvolgimento degli stakeholders.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha verificato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Valenzano per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 148 TUEL. L’ultima verifica risaliva alla deliberazione n. 194/2016/VSGC, che aveva accertato criticità quali carenze metodologiche nel controllo di regolarità e la mancata attivazione di controllo di gestione, controllo strategico e qualità dei servizi. L’ente ha trasmesso le relazioni-questionario per le tre annualità, seguite da chiarimenti istruttori. La rilevazione riguarda un Comune di 17.139 abitanti, soggetto attuatore di numerosi progetti finanziati con risorse P.N.R.R..

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il quadro normativo di cui agli artt. 147 e ss. TUEL e le Linee guida della Sezione delle Autonomie, precisando che il controllo esterno verte sull’adeguatezza funzionale e sull’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni. In relazione al controllo di regolarità amministrativo-contabile, pur rilevando la regolare acquisizione dei pareri, la Corte giudica non pienamente adeguato il metodo di campionamento, basato su estrazione casuale semplice e indifferenziata, priva di validità statistica e non orientata al rischio. La giurisprudenza contabile richiede, infatti, tecniche motivate ed efficaci (ex multis, deliberazione n. 131/2023/VSGC della Lombardia). La Corte invita pertanto l’ente ad adottare selezioni che presidino le aree più esposte a irregolarità, anche in prospettiva ciclica e valorizzando le risultanze del controllo di gestione.

Quanto al controllo di gestione, la Corte ne accerta l’inadeguatezza, considerata la mancanza di una struttura di controllo, la scarsa interazione con le altre tipologie di verifiche e i notevoli ritardi nell’attività reportistica, con i referti trasmessi solo nel 2026. Tali profili contrastano con l’art. 147, comma 2, lett. a), TUEL e con il regolamento comunale, richiedendosi una conformazione ai parametri metodologici, un monitoraggio costante e l’elaborazione di report analitici, anche in vista della riforma 1.15 del P.N.R.R. e della contabilità accrual.

Per il controllo strategico, la Corte rileva la mancata istituzione di una struttura ad hoc, nonostante la previsione regolamentare, determinando una difficoltà nell’orientare le decisioni di allocazione delle risorse. La verifica è quindi giudicata non pienamente adeguata all’art. 147-ter TUEL, raccomandandosi l’istituzione di una struttura deputata e l’integrazione con il controllo di gestione. In merito al controllo sugli equilibri finanziari, la Corte prende atto del modus operandi, ma segnala il mancato rispetto del parametro di deficitarietà 13.2 e 13.3 nell’esercizio 2023 e raccomanda costante attenzione a spesa e cassa.

Con riguardo al controllo sulla qualità dei servizi, la Corte ne accerta la non piena adeguatezza per il triennio, mancando indagini di customer satisfaction, benchmarking e coinvolgimento degli stakeholders; raccomanda pertanto l’attuazione a regime del controllo e la pubblicazione degli esiti. Da ultimo, per il monitoraggio delle opere P.N.R.R., la Sezione rileva la qualità di soggetto attuatore dell’ente e raccomanda il rafforzamento delle capacità tecniche e il rispetto delle scadenze di rendicontazione, anche mediante un sistema di audit interno. La Corte accerta quindi la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni per gli anni 2021-2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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