NASpI e dimissioni per giusta causa: il lavoratore deve provare la giusta causa, non basta la volontà di difendersi (Cass. 8564/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 8564/2026, pubblicata il 6 aprile 2026 (R.G.N. 12727/2024) — camera di consiglio del 26 febbraio 2026, Presidente Rossana Mancino, Relatore Luca Ariola.

Il principio di diritto

In tema di NASpI, il lavoratore che si dimette per giusta causa deve allegare e provare in giudizio la sussistenza della giusta causa delle dimissioni — ciòè le condotte gravemente inadempienti del datore che rendono involontario lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015 — non essendo sufficiente la mera volontà di difendersi in giudizio prevista dalla circolare INPS n. 163 del 2003, la quale, quale atto normativo interno, non può modificare le condizioni cui la legge subordina il riconoscimento della prestazione.

Il fatto

Una lavoratrice, dimessasi per giusta causa, chiese all’INPS la NASpI per lo stato di disoccupazione; l’Istituto la negò. Il Tribunale di Varese rigettò la domanda, ritenendo non provata la giusta causa delle dimissioni. La Corte d’Appello di Milano, in riforma, richiamò la circolare INPS n. 163 del 2003: secondo l’Istituto stesso non serve provare la giusta causa, ma basta manifestare la volontà di difendersi contro il comportamento illecito del datore. Ritenuto assolto tale onere (la lettera dell’avvocato al datore e il successivo ricorso giudiziale), condannò l’INPS al pagamento di 24.287,25 euro oltre interessi. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

Respinta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso: la doglianza dell’INPS attiene al decisum ed è illustrata in modo intelligibile (art. 366 c.p.c.); la questione è compresa nel tema del decidere; e oggetto del giudizio è pur sempre il diritto soggettivo alla prestazione previdenziale, non l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi dell’Ente (Cass. n. 4128/1984; Cass. n. 11516/2018).

Nel merito il ricorso è fondato. La NASpI (d.lgs. n. 22/2015) tutela chi perde involontariamente l’occupazione; l’art. 3, comma 2, la riconosce anche a chi si dimette per giusta causa, perché in tal caso la risoluzione, pur promanando dal lavoratore, è in concreto da ascrivere alla condotta datoriale e non a una libera scelta (Corte cost. n. 269/2002; art. 2119 c.c.). Spetta però al lavoratore allegare e dimostrare la giusta causa delle dimissioni, con i pertinenti dati di fatto e il rapporto di immediatezza con gli inadempimenti (Cass. n. 31999/2018; Cass. n. 24432/2022; in tema di NASpI, Cass. n. 30310/2024). La Corte d’Appello, riducendo l’oggetto della prova alla “volontà di difendersi” indicata dalla circolare, ha omesso di accertare il presupposto legale — la disoccupazione involontaria — così violando l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015. Le circolari INPS, del resto, sono atti normativi interni che non possono modificare le condizioni cui la legge imperativamente subordina il diritto alla prestazione (Cass. n. 12971/2025; Cass. n. 10728/2024; Cass. n. 11094/2005).

Esito: la Corte accoglie il ricorso dell’INPS, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che dovrà accertare la sussistenza in concreto della giusta causa delle dimissioni; al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Per chi chiede la NASpI dopo dimissioni per giusta causa, la documentazione “difensiva” suggerita dalla prassi amministrativa (diffide, esposti, ricorsi) non basta in sede giudiziale. Davanti al giudice del lavoro l’assicurato deve allegare e provare la giusta causa — gli inadempimenti gravi del datore e il nesso di immediatezza con le dimissioni — perché è questo il presupposto legale della prestazione. La circolare orienta la fase amministrativa, ma non vincola il giudice né riduce l’onere probatorio fissato dalla legge.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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