L’appello incidentale non depositato nella segreteria della CTP è inammissibile anche se tempestivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 19792 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, qualora l’appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell’atto d’impugnazione nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibile anche l’appello incidentale egualmente non depositato, pur se proposto tempestivamente. Tale obbligo di deposito, imposto anche all’appellante incidentale ai sensi dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, vigente ratione temporis, è diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado. La regola non opera, invece, quando l’appello principale, regolarmente depositato, sia dichiarato inammissibile per altre cause, quale la carenza di specificità dei motivi.
Il Fatto
Il contribuente impugnava quattro intimazioni di pagamento, deducendone la nullità per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. La Commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado il contribuente proponeva appello principale, censurando la compensazione delle spese processuali, mentre la società di riscossione proponeva appello incidentale, contestando l’impugnabilità autonoma delle intimazioni.
La Commissione tributaria regionale della Puglia dichiarava inammissibile l’appello principale per violazione dell’obbligo di depositarne una copia nella segreteria della CTP che aveva emesso la sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 53, comma 2, e 22 d.lgs. n. 546/1992. Accoglieva invece l’appello incidentale, ritenuto ammissibile siccome proposto nel termine di sessanta giorni ex art. 51 d.lgs. n. 546/1992, sul presupposto che la società di riscossione avesse comprovato la regolare notifica delle cartelle prodromiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via logicamente preliminare il secondo motivo di ricorso, concernente l’ammissibilità dell’appello incidentale. Il motivo è stato ritenuto fondato. Richiamando il principio enunciato da Cass. n. 1446/2022, la Corte ha affermato che l’obbligo di deposito dell’atto d’impugnazione nella segreteria della Commissione tributaria di primo grado si impone anche all’appellante incidentale, pur se il gravame sia tempestivo.
La ragione della regola risiede nella finalità dell’adempimento: evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado. In assenza del deposito, quindi, l’appello incidentale non può essere esaminato nel merito. La Corte ha precisato il diverso regime applicabile quando l’appello principale sia stato regolarmente depositato ma dichiarato inammissibile per altre cause, quale la carenza di specificità dei motivi: in tal caso, non sussistendo il rischio di attestazione erronea, l’appello incidentale ritualmente proposto non è travolto, come chiarito da Cass. n. 1253/2017.
Nella specie, poiché entrambi i gravami non erano stati depositati presso la segreteria della CTP, la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche l’appello incidentale, con conseguente impossibilità di esaminarne i motivi. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che censuravano la statuizione di accoglimento dei motivi d’appello, sono stati conseguentemente ritenuti assorbiti.
La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Quanto alle spese, ha disposto l’integrale compensazione di quelle del secondo grado, in applicazione della regola della soccombenza reciproca, attesa l’accertata inammissibilità di entrambi gli appelli, condannando la società controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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