Esecuzione del giudicato di rimborso fiscale e poteri del giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12673 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice adito per l’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto al rimborso delle imposte per benefici fiscali accordati a seguito di eventi calamitosi deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017. In caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non può trarsi alcuna falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.
Il Fatto
I contribuenti avevano ottenuto, con sentenza definitiva della giustizia tributaria siciliana, il riconoscimento del rimborso del 90% delle somme pagate per imposte dirette in relazione al triennio 1990-1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002. Non avendo ricevuto alcun pagamento, proponevano ricorso in ottemperanza dinanzi alla stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
L’Agenlia delle Entrate documentava di avere integralmente convalidato il rimborso, ma di averlo erogato con riduzione al 50%, in applicazione dell’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017. La Corte siciliana rigettava il ricorso in ottemperanza, ritenendo sufficiente il pagamento in forma dimidiata. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione del giudicato formale e sostanziale e l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito statuito sulle modalità di attuazione del rimborso né adottato i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza.
La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivare le procedure contabili speciali per assicurare piena esecuzione alla decisione di merito. Vengono richiamate, tra le altre, Cass. n. 12495/2024, Cass. n. 12270/2024, Cass. n. 16647/2022 e Cass. n. 16289/2022.
La Corte osserva inoltre che, secondo lo ius receptum, in mancanza di disposizioni transitorie non incidono sui giudizi in corso le norme sopravvenute che introducano un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. n. 4291/2018, che richiama Cass. n. 8373/2015 in tema di Iva). Non si tratta di conflitto tra pronunce di legittimità, ma di superamento di un precedente filone giurisprudenziale.
La novella del 2017 non ha inteso comprimere il diritto, attribuendo il rimborso ad alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma soltanto regolarne l’esecuzione, mediante un fondo dedicato finanziato di anno in anno. In tal modo la disciplina contempera le esigenze di copertura finanziaria della spesa con la parità di trattamento e la solidarietà verso i soggetti colpiti da calamità naturale, risultando conforme ai principi costituzionali ed euro-unitari.
Il secondo motivo, relativo alla condanna alle spese, resta assorbito nell’accoglimento del primo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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