La decadenza delle Onlus dalle agevolazioni fiscali non dipende dal mero accertamento, ma dalla cancellazione dal registro (Cass. civ. Sez. 5 n. 19787 del 14.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza di una Onlus dall’applicazione del regime fiscale agevolato, prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997 e disciplinata dal d.m. 10 luglio 2003, n. 266, non consegue al mero accertamento, originario o sopravvenuto, della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 460/1997. L’effetto decadenziale, invece, dipende dal provvedimento di cancellazione dell’ente dall’anagrafe: in caso di difetto originario del requisito, gli effetti retroagiscono al momento dell’iscrizione, mentre, in caso di perdita successiva, decorrono dal momento in cui il requisito non è stato più posseduto. L’irregolare tenuta della contabilità ben può essere causa di disconoscimento del regime agevolato, ma tale disconoscimento non è consentito in mancanza del provvedimento di cancellazione.

Il Fatto

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una Onlus, adibita al trasporto di persone disabili, era stata contestata l’irregolare tenuta della contabilità e, in particolare, la mancata istituzione e tenuta del rendiconto annuale. L’Agenzia delle Entrate, recependo i rilievi, notificava alla contribuente due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 relativi a Irpeg/Ires, Iva e Irap, disconoscendo il regime fiscale agevolativo proprio delle Onlus.

L’ente impugnava gli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso, annullando gli avvisi di accertamento. L’ufficio proponeva appello, ma la Commissione Tributaria Regionale confermava l’annullamento, argomentando che il disconoscimento del regime fiscale favorevole avrebbe potuto essere contestato solo in seguito all’adozione di un provvedimento di cancellazione della Onlus dall’apposito Registro, nella specie mai emanato. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale l’Amministrazione finanziaria deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse assegnato rilevanza decisiva ad una questione, quella della mancata cancellazione dal Registro delle Onlus, non prospettata con il ricorso introduttivo del primo grado, ma solo con una memoria.

La Suprema Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva indicato quando e con quali formule avesse contestato la tardività della censura nei gradi di merito, impedendo il controllo di tempestività; il motivo è stato pertanto ritenuto infondato. L’ente, infatti, aveva sempre sostenuto di aver regolarmente tenuto la contabilità e di non svolgere attività lucrative. La deduzione dell’assenza del provvedimento di cancellazione è stata qualificata come un’integrazione di argomenti giuridici a sostegno della propria prospettazione, e non come una nuova domanda. Difatti, il divieto di nuovi motivi non preclude la proposizione di ulteriori argomentazioni difensive.

Nel merito, la Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. sez. V, n. 15179 del 2021, secondo cui la decadenza dal regime agevolato non dipende dal mero accertamento della mancanza dei requisiti, ma consegue alla cancellazione dall’anagrafe delle Onlus. Il provvedimento di cancellazione non risultava adottato, con la conseguenza che il disconoscimento del beneficio non era consentito all’Amministrazione finanziaria. Il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato conseguentemente dichiarato assorbito.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione finanziaria, soccombente, al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali ed Euro 200,00 per esborsi, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *