Obbligo della Ragioneria territoriale di trasmettere la documentazione giustificativa dei rendiconti non discaricati (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 38 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del controllo sui rendiconti amministrativi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 123/2011, l’ufficio di ragioneria che non abbia proceduto al discarico del rendiconto deve trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti l’integrale documentazione giustificativa della spesa, essendo tale adempimento funzionale alla decisione sulla fondatezza dei rilievi. L’indisponibilità di una funzione di estrazione massiva degli allegati dalla piattaforma informatica SICOGE/SPESE non giustifica l’omissione, poiché il sistema garantisce la conservazione degli atti e la Ragioneria può comunque provvedere all’estrapolazione dei documenti specificamente rilevanti. Ove il funzionario delegato abbia tardivamente trasmesso documentazione ritenuta sufficiente per il superamento delle osservazioni, la Ragioneria è comunque tenuta ad avvisare la Sezione e a trasmetterle la documentazione ricevuta, nei termini della certezza e dell’esaustività. Le note di osservazione devono essere precise e univoche, con espresso richiamo alla norma ritenuta violata e alla parte che si assume lesa.
Il Fatto
La Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila comunicava che i rendiconti relativi ai capitoli nn. 4650, 7379, 7434, 7441 e 8105, esercizio finanziario 2020, del Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura erano stati restituiti privi di discarico, non essendo la documentazione allegata sufficiente a superare le osservazioni formulate. Il Magistrato istruttore richiedeva quindi alla Ragioneria la trasmissione delle note di osservazione e dell’integrale documentazione giustificativa della spesa, ivi inclusi gli atti amministrativi presupposti e le eventuali controdeduzioni del funzionario delegato.
La Ragioneria trasmetteva la documentazione limitatamente ad alcuni capitoli, omettendo qualsiasi allegazione per i capitoli nn. 7441 e 8105, e dichiarava che il sistema informatico non consentiva l’estrapolazione massiva degli allegati, ma soltanto singolarmente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 14 del d.lgs. n. 123/2011 prevede che, in caso di irregolarità, l’ufficio di ragioneria formuli una nota di osservazione e, ove il funzionario delegato non risponda o fornisca deduzioni insufficienti, non proceda al discarico e avvisi la competente Sezione di controllo della Corte dei conti, chiamata a decidere sulla fondatezza dei rilievi. Per consentire tale verifica, la Ragioneria deve trasmettere tutta la documentazione in suo possesso.
La Corte richiama la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 18 del 2016, che ha individuato nel sistema SICOGE/SPESE la modalità di gestione dei rendiconti di contabilità ordinaria, garantendone la conservazione per almeno dieci anni. La documentazione caricata sulla piattaforma è quindi sempre disponibile e la Ragioneria può acquisirla per trasmetterla alla Corte.
Nel caso di specie, la formula utilizzata dalla Ragioneria per i capitoli nn. 8105 e 7441, secondo cui i rendiconti “saranno discaricati a seguito della trasmissione della documentazione”, non è ritenuta sufficientemente univoca ed esaustiva. La Corte osserva che, considerata la precedente comunicazione di mancato discarico e l’interessamento della Sezione, la Ragioneria deve comunque avvisare la Sezione stessa e trasmettere tutta la documentazione ricevuta dal funzionario delegato.
Quanto agli altri capitoli, la Corte stigmatizza l’affermazione circa l’impossibilità di estrapolare massivamente gli allegati dal sistema, poiché la procedura è integralmente gestita tramite SICOGE/SPESE, che assicura la conservazione decennale della documentazione. Ne consegue che la Ragioneria deve provvedere all’estrapolazione degli atti specificamente rilevanti e alla loro trasmissione integrale.
La Sezione accerta quindi l’omessa trasmissione della documentazione giustificativa e ordina alla Ragioneria territoriale di trasmetterla entro quindici giorni dalla ricezione della deliberazione, ovvero, per i capitoli nn. 7441 e 8105, di relazionare sinteticamente in merito all’eventuale documentazione tardivamente ricevuta, trasmettendola comunque alla Sezione.
Nota della Redazione
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