Ritardi PNRR e carenze progettuali monito della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 274 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del controllo sull’attuazione del PNRR, disciplinato dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla l. n. 108 del 2021, la Sezione regionale di controllo rileva profili di criticità nella gestione del progetto quando lo stato di avanzamento economico-finanziario dell’opera si attesti su valori contenuti e non registri incrementi nell’arco di alcuni mesi. Il soggetto attuatore risponde della corretta attuazione del progetto secondo i principi di sana gestione finanziaria, ed è tenuto ad alimentare con diligenza la banca dati ReGiS, presupposto della rendicontazione dei costi e del conseguente rimborso da parte della Commissione europea. Ove le esigenze poste a fondamento di una variante in corso d’opera non risultino effettivamente sopravvenute, ma rinvengano a un ripensamento di scelte progettuali che avrebbero potuto essere valutate in sede di progettazione originaria, la stessa si connota come carente. Ne deriva la raccomandazione all’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati per il completamento delle opere e la tempestiva comunicazione dei dati.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo sulla gestione, da parte del Comune di Nocera Superiore, del progetto finanziato con risorse PNRR identificato dal CUP H41B21001960001, nell’ambito della misura M4C1I1.1, per la demolizione di una ex scuola e la ricostruzione di un centro polifunzionale per i servizi della famiglia, per un valore complessivo di € 2.619.265,00.
L’individuazione del progetto è avvenuta in esecuzione del programma dei controlli della Sezione, in ragione dell’entità finanziaria dell’intervento e delle criticità emerse dalle Cabine di regia prefettizie e dai dati rilevati tramite il sistema ReGiS. Con nota istruttoria il soggetto attuatore è stato invitato a fornire una relazione sullo stato di avanzamento e, successivamente, ha trasmesso il proprio riscontro. La questione approda alla deliberazione perché i dati acquisiti segnalano un avanzamento contenuto e l’esigenza di una verifica sulla governance finanziaria e procedurale dell’intervento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’articolato quadro normativo di riferimento, dal Regolamento (UE) 2021/241 al d.l. n. 77 del 2021, soffermandosi sugli obblighi gravanti sulle Amministrazioni titolari e sui soggetti attuatori e sui poteri sostitutivi previsti dall’art. 12 del d.l. n. 77 del 2021. Richiama poi la disciplina delle anticipazioni e dei trasferimenti intermedi, come modificata dall’art. 18-quinquies del d.l. n. 113 del 2024, convertito dalla l. n. 143 del 2024, che consente il trasferimento delle risorse fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento.
Sul piano fattuale, la Corte rileva che alla data della deliberazione lo stato di avanzamento economico-finanziario dell’opera è pari al 38,8 per cento, con costi realizzati pari a € 844.549,19 su € 2.175.712,53, dato lievemente inferiore a quello rilevato nella precedente richiesta istruttoria. Non si sono dunque registrati avanzamenti nonostante il decorso di alcuni mesi.
Il soggetto attuatore ha collegato la ridotta percentuale di avanzamento alla necessità di adottare un progetto di variante in corso d’opera, finanziato con le economie maturate dal ribasso di gara. La Corte riconduce le cause della variante a tre ordini di problemi: la tardiva approvazione con prescrizioni dell’autorità sanitaria, la tardiva approvazione della Soprintendenza e una richiesta dell’Amministrazione comunale di modifiche al centro polifunzionale.
Su quest’ultimo profilo si concentra il rilievo più incisivo. Se alcune esigenze appaiono imputabili a richieste provenienti da altri plessi amministrativi, altre risultano legate a scelte vagliate successivamente dall’amministrazione, senza che possa predicarsi il loro carattere effettivamente sopravvenuto. Esse rinvengono a un mero ripensamento di talune scelte progettuali, che ben avrebbero potuto essere considerate in sede di progettazione originaria, connotandosi quest’ultima come carente.
Quanto ai pagamenti, la Corte segnala una divergenza interna al sistema ReGiS: la sezione “Riepilogo” continua a registrare un importo pari a € 0,00, mentre la sezione “Gestione spese” riporta pagamenti ammessi pari a € 844.549,19. La divergenza è verosimilmente frutto di una non corretta alimentazione della banca dati.
La Sezione, pertanto, rileva la presenza dei profili di criticità descritti, raccomanda l’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi di completamento e una diligente comunicazione dei dati su ReGiS, e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco, la pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio di una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.