Inammissibile il parere richiesto da un’Università sull’aspettativa dei docenti eletti in Consiglio regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 73 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è riservata esclusivamente a regioni, comuni, province e città metropolitane, con elencazione di natura tassativa. Ne consegue la soggettiva inammissibilità della richiesta di parere presentata da un soggetto non legittimato, quale un’Università. La legittimazione attiva è riconosciuta solo all’organo investito della rappresentanza legale dell’ente territoriale. La richiesta è altresì oggettivamente inammissibile allorché il quesito non attenga alla materia della contabilità pubblica, nozione che non può ricomprendere qualsiasi attività degli enti con riflessi finanziari, e riguardi questioni di natura giuridica già scrutinabili o scrutinate da altre giurisdizioni. I requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva devono sussistere contestualmente; la loro carenza preclude l’esame del merito.

Il Fatto

Il Rettore dell’Università IUAV di Venezia chiedeva alla Sezione regionale di controllo per il Veneto un parere in materia di contabilità pubblica sull’obbligatorietà del collocamento in aspettativa senza assegni dei docenti universitari a tempo pieno eletti nel Consiglio regionale del Veneto. L’Ateneo, premetteva il proprio orientamento favorevole alla compatibilità delle due cariche, sostenendo che l’art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010, con il rinvio recettizio all’art. 13 del d.P.R. n. 382/1980, circoscriverebbe l’aspettativa d’ufficio ai soli accademici nominati presidente o componente della giunta regionale o presidente del consiglio regionale. L’Università escludeva l’applicabilità delle norme generali sull’aspettativa per mandato elettorale di cui al d.lgs. n. 165/2001, invocando il principio di specialità e richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, tra cui una sentenza del TAR Abruzzo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente scrutinato i profili di ricevibilità e ammissibilità della richiesta, evidenziando come l’accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi sia pregiudiziale a ogni esame nel merito. Con riferimento al requisito soggettivo, la Sezione ha ricordato che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 individua tassativamente i soggetti legittimati ad avvalersi della funzione consultiva: regioni, comuni, province e città metropolitane. Tale elencazione, coerente con il nuovo assetto costituzionale fondato sulla pari ordinazione degli enti territoriali, è stata costantemente ritenuta tassativa dalla giurisprudenza contabile (ex multis, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG). La funzione consultiva è finalizzata a garantire ai soli enti territoriali contemplati dalla legge un supporto interpretativo per orientare le proprie scelte amministrative, nel quadro del principio di leale collaborazione. Nel caso di specie, l’Università IUAV di Venezia, pur essendo un’amministrazione pubblica, non rientra tra i soggetti espressamente autorizzati, configurandosi pertanto la soggettiva inammissibilità della richiesta.

La Corte ha poi rimarcato che, sebbene la carenza di legittimazione attiva sia assorbente, il quesito proposto non attiene neppure alla materia della contabilità pubblica. Tale nozione, come chiarito dalle Sezioni riunite, deliberazione n. 54/CONTR/2010, consiste nel sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, senza potersi estendere a ogni attività con riflessi di natura finanziaria. Nel caso in esame, i profili contabili risultano marcatamente secondari e recessivi rispetto alle predominanti questioni di natura strettamente giuridica prospettate dall’Ateneo, concernenti l’interpretazione di norme sullo stato giuridico dei docenti universitari.

La conclusione sull’oggettiva inammissibilità è stata corroborata dal rilievo che la questione era già stata scrutinata dal giudice amministrativo, come la stessa Università aveva ricordato citando la sentenza del TAR Abruzzo n. 168 del 7 aprile 2025. La presenza di pronunce di organi giurisdizionali su una specifica tematica costituisce, secondo la giurisprudenza contabile (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica, potendo l’esercizio della funzione consultiva interferire con le pronunce emesse da altri giudici.

Pertanto, la Sezione ha dichiarato l’istanza inammissibile sotto entrambi i profili, soggettivo e oggettivo, precludendo ogni esame del merito della richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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