Ottemperanza pensionistica e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 176 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese. Quando il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui deriva la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, è avvenuto in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale, opera il principio della soccombenza virtuale. L’amministrazione va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate equitativamente e distratte in favore del difensore antistatario. La regola processuale non muta l’esito sostanziale: l’adempimento tardivo resta idoneo a definire il giudizio, ma non a sottrarre l’istituto alle conseguenze della propria inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente promuove giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui questa Sezione, accogliendo il suo ricorso, gli aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulle quote calcolate a sistema retributivo, dell’aliquota annua del 2,44% ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, oltre arretrati e accessori.
Prima del ricorso il ricorrente aveva invitato e diffidato l’INPS a dare piena esecuzione alla pronuncia e a corrispondergli i ratei differenziali, con avvertenza che, decorsi inutilmente trenta giorni, avrebbe promosso l’ottemperanza. La diffida era rimasta senza riscontro e l’istituto, alla data di deposito del ricorso, non aveva adottato alcun atto idoneo a garantire l’esecuzione. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna al pagamento delle somme dovute e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
L’INPS, costituendosi, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo emesso nelle more dell’udienza il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota del 2,44%, con effetto dalla rata di agosto 2024 e corresponsione degli arretrati spettanti. Le parti hanno reciprocamente dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Il giudice ritiene pertanto venuta meno la materia del contendere, essendo la pretesa pensionistica soddisfatta in sede amministrativa in conformità alla pronuncia delle Sezioni Riunite. La cautela nell’uso del riferimento alle Sezioni Riunite riflette il rinvio operato dal provvedimento, che non ne indica gli estremi.
La questione giuridica residua riguarda le spese. La Corte verifica che nel caso di specie va applicato il principio della soccombenza virtuale, richiamando in termini la propria Sez. Giur. Puglia n. 342/2017. Il riconoscimento provvedimentale del diritto del ricorrente, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, è pacificamente avvenuto, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.
Da qui la condanna dell’istituto alle spese del giudizio, liquidate equitativamente in € 300,00 oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La decisione definisce il giudizio dichiarando la cessazione della materia del contendere, senza necessità di provvedere sulla nomina del commissario ad acta, ormai superflua per l’avvenuta esecuzione.
Nota della Redazione
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