Rendiconto senza rilievi se nessuna irregolarità contabile pregiudica gli equilibri (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 13 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della Corte dei conti sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 148-bis Tuel e dell’art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266/2005, è finalizzata ad accertare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente. L’esame, basato sui dati contabili rappresentati dall’ente, prescinde dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti, che possono formare oggetto di successive verifiche. La chiusura senza rilievi non implica una valutazione positiva degli aspetti non emersi dall’istruttoria.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha proceduto all’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 del Comune di Londa (FI), sulla base della relazione trasmessa dall’organo di revisione tramite l’applicativo LimeFit e dei dati acquisiti attraverso il sistema Con.Te. L’attività si inquadra nel programma di controllo approvato per l’anno 2025.
Nell’ambito della verifica, la Sezione ha svolto un approfondimento specifico sull’impiego delle risorse statali aggiuntive destinate al potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico per disabili, nonché dei trasferimenti per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. All’esito dell’esame dei dati contabili, è stato avviato un contraddittorio istruttorio con l’ente, che ha fornito le precisazioni richieste con più note acquisite tra il dicembre 2025 e il febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
La deliberazione ricostruisce il quadro normativo del controllo di legalità finanziaria intestato alla Corte dei conti, richiamando l’art. 148-bis Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012. La norma attribuisce alle Sezioni regionali di controllo l’esame dei rendiconti degli enti locali, da effettuare secondo le modalità previste dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel contempla l’adozione di specifiche pronunce di accertamento qualora emergano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme dirette a garantire la regolarità della gestione o mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. La Sezione ha condotto l’esame del rendiconto 2024 secondo i parametri definiti nella propria deliberazione n. 171/2014, confermati in via sostanziale con gli adattamenti al quadro normativo, concentrandosi sul risultato di amministrazione, sulla capacità di indebitamento e sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il controllo, nelle sue caratteristiche peculiari di controllo-monitoraggio, si fonda sui dati sinteticamente esposti dall’ente nei questionari e nella documentazione acquisita, prescindendo dalla ricostruzione puntuale delle operazioni gestionali. Tali profili, come precisato dalla Sezione, possono formare oggetto di verifiche successive. All’esito dell’istruttoria, svolta anche mediante il contraddittorio con l’ente, non sono emerse irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione.
La Sezione ha pertanto dichiarato concluso senza rilievi l’esame del rendiconto 2024 del Comune di Londa (FI), precisando che tale esito non importa una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni acquisite. La pronuncia è soggetta all’obbligo di pubblicazione da parte dell’ente ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
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Nota della Redazione
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