Consulenza UML e omesso contraddittorio sulla bozza peritale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 220 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il parere medico-legale reso dall’UML presso una pubblica amministrazione, ancorché denominato “parere”, integra sostanzialmente una consulenza tecnica d’ufficio di natura medico-legale, per la quale l’art. 97 c.g.c. impone l’espletamento del contraddittorio sulla relazione peritale provvisoria. Il giudice di primo grado che ometta di dettagliare le modalità procedurali della consulenza e recepisca la relazione finale senza valutare, quale peritus peritorum, le osservazioni medico-legali del consulente di parte, incorre in un difetto di motivazione. La sentenza è quindi sindacabile in appello, ai sensi degli artt. 170 e 199 c.g.c., con annullamento e rinvio al primo giudice per la rinnovazione delle operazioni peritali.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio nella Marina Militare dal 1982 e collocato in quiescenza dal 2018, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia neoplastica gastrointestinale, allegando di essere stato addetto per lunghi periodi a mansioni di bordo e di essere stato esposto a sostanze cancerogene, tra cui l’amianto. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere negativo, confermato in sede di riesame, e il Ministero della Difesa aveva adottato il decreto di non riconoscimento.
Il militare aveva quindi proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna, che, disposta una consulenza medico-legale affidata all’UML del Ministero della Salute, aveva respinto la domanda. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello, deducendo l’omessa e apparente motivazione in correlazione con la violazione della disciplina della consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara la contumacia del Ministero appellato, non costituitosi, e rileva l’ammissibilità dell’appello. Pur essendo il gravame limitato ai soli motivi di diritto ai sensi dell’art. 170 c.g.c., l’appellante ha prospettato un vizio di omessa e apparente motivazione, che integra una questione di diritto e non di fatto.
Nel merito, il Collegio qualifica la consulenza affidata all’UML come consulenza tecnica d’ufficio di natura medico-legale. L’art. 97 c.g.c. consente al giudice di demandare l’accertamento ad organismi tecnici di amministrazioni pubbliche e disciplina una procedura articolata, che prevede la trasmissione dello schema di relazione alle parti e il successivo deposito della relazione finale, con presa di posizione sulle osservazioni.
Tale disciplina, che riprende la generale previsione dell’art. 195 c.p.c., è preordinata a garantire il contraddittorio dinanzi all’ausiliario e consente al giudice di esercitare il proprio giudizio con piena conoscenza delle considerazioni tecniche delle parti. La Corte richiama in proposito Corte conti, Sez. I App. n. 10/2021.
Nel caso concreto, l’ordinanza istruttoria non aveva dettagliato le modalità di resa della consulenza, con specifico riguardo alla relazione provvisoria e al contraddittorio su di essa. L’UML ha depositato direttamente la relazione finale, senza consentire osservazioni sulla bozza. La sentenza appellata ha recepito la relazione, senza confutare le argomentazioni medico-legali contenute nella memoria difensiva del ricorrente.
Nell’omettere di valutare specificamente, quale peritus peritorum, le osservazioni finali del consulente di parte, il primo giudice ha maturato in maniera viziata il proprio convincimento, non adeguatamente motivato. L’appello è pertanto accolto, con annullamento della sentenza gravata e rinvio al primo giudice, in diversa composizione fisica, per la rinnovazione delle operazioni peritali e la verifica dell’espletamento degli incombenti di cui all’art. 97 c.g.c. Le spese del grado sono demandate al giudice di rinvio, ex art. 199, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
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