Decorrenza della pensione di vecchiaia e contribuzione figurativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 172 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di vecchiaia sorge solo al perfezionamento contestuale del requisito anagrafico e di quello contributivo. La domanda amministrativa presentata quando difetta anche uno solo dei requisiti non può fondare una decorrenza retroattiva del trattamento. L’accredito figurativo del servizio militare, richiesto dall’interessato solo in epoca successiva, incide sulla posizione contributiva e sposta in avanti il momento di maturazione del diritto. Il riconoscimento in corso di causa del trattamento e il pagamento degli arretrati determinano la cessazione della materia del contendere solo per la parte soddisfatta, restando devoluta al giudice la residua contestazione sulla decorrenza. In tale ipotesi la compensazione delle spese è giustificata dalla condotta delle parti e dall’esito parzialmente vittorioso.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di un Comune, aveva presentato dal 2015 diverse domande di pensione di vecchiaia, alcune rimaste senza riscontro e una respinta per difetto del requisito anagrafico o contributivo. Dopo ulteriori istanze e solleciti, ha adito il Tribunale civile, che con sentenza ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Riassunto il giudizio davanti al giudice pensionistico, ha chiesto accertarsi il possesso dei requisiti con decorrenza novembre 2015 e la condanna dell’ente previdenziale alla liquidazione con i relativi arretrati.
Costituitasi, la parte resistente ha riferito che una domanda era stata rigettata per mancanza del requisito contributivo e che una seconda era stata liquidata con decorrenza ottobre 2018, con pagamento degli arretrati dal novembre 2023 e compensazione con l’assegno sociale percepito nel frattempo. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere all’esito dell’effettivo pagamento e compensarsi le spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva anzitutto che la parte resistente, già in sede di costituzione, ha riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia. Con provvedimento di poco precedente alla prima udienza l’ente ha disposto la liquidazione del trattamento con decorrenza ottobre 2018, e il ricorrente ha confermato l’avvio delle procedure di pagamento degli arretrati. Su questo segmento la domanda è stata riconosciuta fondata e l’interesse ha trovato parziale soddisfacimento.
Resta invece la pretesa di far decorrere il trattamento da novembre 2015. La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile a quella data: il riconoscimento della pensione era ancorato al duplice requisito di un’anzianità contributiva minima di venti anni, o quindici se già posseduti al 31.12.1992, e di un’età anagrafica di 66 anni e 3 mesi, ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Superato l’errore materiale sull’anno di nascita contenuto in alcuni atti di parte, il giudice accerta dalla documentazione identificativa che a quella data l’età anagrafica era effettivamente maturata. Manca però il requisito contributivo: l’estratto prodotto dallo stesso ricorrente attesta un’anzianità di anni 19, mesi 1 e giorni 25. A quel momento non era ancora stata presentata l’istanza di accredito figurativo del servizio militare, depositata solo nel 2018 e riconosciuta nel 2019 per anni 1, mesi 2 e giorni 26.
Il diritto alla prestazione, dunque, non poteva dirsi perfezionato nel 2015, e la richiesta di decorrenza retroattiva va respinta. Il ricorso è accolto solo parzialmente nei termini esposti. Quanto alle spese, l’esito della controversia e la condotta delle parti giustificano la compensazione.
Nota della Redazione
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