Infortunio sul lavoro: il committente non risponde ex art. 2087 c.c. verso l’appaltatore che è lui stesso imprenditore (Cass. 9494/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 9494/2026, pubblicata il 15 aprile 2026 (R.G.N. 26669/2022) — adunanza camerale del 15 gennaio 2026, Presidente Marco Rossetti, Relatore Salvatore Saija.

Il principio di diritto

L’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. — che, nell’appalto, grava sul committente rispetto ai dipendenti dell’appaltatore — non opera nei confronti dell’appaltatore che sia egli stesso imprenditore (o socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice), trattandosi di un rapporto paritario tra imprenditori e non della posizione, meno garantita, del lavoratore subordinato che quella norma è diretta a tutelare.

Il fatto

L’INAIL agiva in surroga ex art. 1916 c.c. per il recupero di quanto versato ai congiunti di un uomo deceduto in un infortunio del 1999 — schiacciato da un carico di tubi durante lo scarico — mentre operava quale socio della società in nome collettivo appaltatrice di opere di rete fognaria per una società committente. Il Tribunale di Ferrara accertava il concorso di colpa della vittima nella misura del 50% e condannava il solo soggetto già condannato in sede penale, rigettando per prescrizione le domande verso la committente. La Corte d’appello di Bologna, in riforma, condannava in solido anche la committente ex art. 2087 c.c. La società committente ricorre per cassazione con quattro motivi; l’erede del coordinatore della sicurezza propone ricorso incidentale condizionato.

La motivazione

Il primo motivo — sull’effetto interruttivo della prescrizione — è infondato: quando più persone concorrono a causare un unico evento dannoso, la diversità del titolo non esclude la solidarietà ex art. 2055, primo comma, c.c. (Cass., Sez. U., n. 13143/2022); per l’identità oggettiva del credito azionato in surroga, l’INAIL beneficia dell’effetto interruttivo derivante dalla costituzione di parte civile dei danneggiati nel processo penale (art. 1310, primo comma, c.c.), pur essendo la committente rimasta estranea a quel processo. Il secondo motivo è in parte inammissibile (investe valutazioni di fatto) e in parte infondato. È invece fondato il terzo motivo: l’art. 2087 c.c. si applica al committente verso i dipendenti dell’appaltatore (Cass. n. 13514/2025; n. 11918/2025), ma la vittima non era dipendente dell’appaltatore, bensì socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice, ossia essa stessa imprenditore; è perciò esclusa l’operatività della norma, che tutela la posizione meno garantita del lavoratore subordinato e non un rapporto paritario tra imprenditori (Cass. n. 933/1995; n. 7128/2003; n. 16929/2025). Il quarto motivo, sulla manleva, è inammissibile perché investe questioni fattuali; il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Esito: la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta nel resto e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese, nei rapporti tra committente, INAIL e il condebitore.

Implicazioni pratiche

La responsabilità di sicurezza che grava sul committente ex art. 2087 c.c. presuppone la posizione, bisognosa di tutela, del lavoratore subordinato: non si estende all’appaltatore che sia egli stesso imprenditore o socio illimitatamente responsabile della società esecutrice, perché il rapporto tra imprenditori è paritario. Sul piano della surroga, la pronuncia conferma che l’INAIL, agendo per l’identico credito risarcitorio, può giovarsi degli atti interruttivi della prescrizione compiuti dai danneggiati verso uno dei condebitori solidali, anche se altri corresponsabili sono rimasti estranei al processo penale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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