Responsabilità da custodia: il caso fortuito è mera difesa, allegabile in appello anche dal contumace (Cass. 3652/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 3652 del 17 febbraio 2026 (R.G.N. 7099/2022) — Presidente Raffaele Frasca, Relatore Cristiano Valle.

Il principio di diritto

Nell’azione di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., l’allegazione del caso fortuito — identificato nel comportamento incauto del danneggiato — costituisce una mera difesa, non un’eccezione in senso stretto: la sua sussistenza forma oggetto di un onere probatorio a carico del custode (con le relative preclusioni istruttorie), ma può essere dedotta anche in appello dal convenuto rimasto contumace in primo grado, senza incorrere nella preclusione ex art. 167, comma 2, cod. proc. civ. Il fatto colposo del danneggiato, quando il pericolo è percepibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza, integra il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale ed esclude la responsabilità del custode.

Il fatto

Al termine di un allenamento di nuoto, una frequentatrice di una piscina, dopo la doccia, inciampava in un tappetino rimasto in parte arrotolato e poneva il piede in una pozza d’acqua, perdendo l’equilibrio e riportando la frattura di un piede. Conveniva la società gestrice chiedendone la condanna ex art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ. La società restava contumace in primo grado. Il Tribunale di Roma la condannava al risarcimento (16.000 euro). In appello la società — allegando il comportamento incauto della danneggiata — otteneva il rigetto della domanda e la condanna dell’attrice alle spese di entrambi i gradi. La danneggiata ricorreva per cassazione con un unico, complesso motivo; la società resisteva con ricorso incidentale condizionato.

La motivazione

Il primo ordine di censure è in parte infondato e in parte inammissibile. Le doglianze sull’art. 2051 cod. civ. si risolvono in una richiesta di riesame del merito, precluso in sede di legittimità: la Corte d’appello ha reso una motivazione ampia, coerente e logica, fondata sulle deposizioni testimoniali (tappetino spesso lasciato ripiegato e noto ai frequentatori, pavimento costantemente bagnato e percepibile, luce accesa), da cui ha desunto che il pericolo era visibile, prevedibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza, così integrando il caso fortuito costituito dal fatto colposo della danneggiata (in fattispecie analoga di scivolata a bordo piscina, Cass. n. 9009/2015). Quanto alla dedotta inversione dell’onere della prova per essere il fortuito allegato solo in appello dalla parte già contumace, la censura è infondata: si tratta di mera difesa, non di eccezione in senso proprio vietata in appello, poiché i fatti risultanti dalle acquisizioni processuali possono essere rilevati d’ufficio (Cass. n. 11015/2011); la sussistenza del caso fortuito grava sul custode sul piano probatorio ma non integra un’eccezione in senso stretto e non soggiace alla preclusione ex art. 167, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 13005/2016). Inammissibile il richiamo all’art. 2043 cod. civ., solo enunciato in epigrafe e privo di censure concrete.

È invece fondato il secondo ordine di censure, relativo alle spese: la Corte d’appello ha condannato la danneggiata al pagamento delle spese del primo grado, che però la società, rimasta contumace, non aveva sostenuto. Presupposto indefettibile della condanna alle spese è che la parte a cui favore sono attribuite le abbia effettivamente sostenute (Cass. n. 2598/1977); la statuizione che liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese del primo grado in cui essa era rimasta contumace va cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. (Cass. n. 13253/2024). La Corte accoglie quindi il ricorso principale sul solo punto delle spese di primo grado, cassa senza rinvio ed elimina, decidendo nel merito, tale condanna; rigetta nel resto il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e compensa le spese di legittimità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ribadisce due regole di sicuro rilievo pratico. Sul versante sostanziale, nella responsabilità da custodia il fatto colposo del danneggiato che non usi l’ordinaria diligenza di fronte a un pericolo visibile ed evitabile (superfici bagnate proprie del luogo, ostacoli noti) integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità del custode. Sul versante processuale, il convenuto rimasto contumace in primo grado può comunque allegare in appello il caso fortuito, trattandosi di mera difesa e non di eccezione preclusa; e la parte contumace, ancorché poi vittoriosa in appello, non può ottenere le spese del grado in cui non si è difesa, non avendone sostenute.

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