Attività di controllo 2026: priorità a equilibri, spesa sanitaria e PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La programmazione delle attività di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti è delineata dalla necessità prioritaria di garantire approfondite analisi sugli equilibri complessivi di bilancio e sulla sostenibilità del debito degli enti sottoposti alle verifiche. Nella fase ormai conclusa della prima attuazione dell’armonizzazione contabile, il controllo finanziario sugli enti locali può essere declinato mediante un monitoraggio degli andamenti finanziari, riservando i controlli puntuali agli enti per i quali siano emerse situazioni di criticità. Il controllo sul sistema sanitario regionale è mantenuto capillare su tutte le aziende e sui due IRCCS del territorio. La definizione degli ambiti di intervento è condizionata dall’entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, con riserva di rimodulazione nel secondo semestre dell’anno.

Il Fatto

La Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, a conclusione del procedimento di programmazione per l’anno 2026, adotta la deliberazione che definisce gli ambiti di attività. Il documento tiene conto della programmazione generale delle Sezioni Riunite in sede di controllo e della Sezione delle Autonomie, nonché del quadro normativo sopravvenuto per effetto della riforma delle funzioni della Corte dei conti.

La programmazione è assunta in un contesto regionale privo di enti in dissesto o in piano di riequilibrio, circostanza che consente di articolare il controllo finanziario sugli enti locali in chiave di monitoraggio preventivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama le indicazioni delle Sezioni Riunite, che hanno posto l’accento sulla priorità dei controlli finanziari orientati a prevenire la produzione di disavanzi e a garantirne il ripianamento in tempi certi. Sul piano metodologico, viene confermato il criterio dell’attualizzazione delle verifiche all’ultimo esercizio disponibile e quello della selezione degli enti sulla base di indici di criticità.

Il programma recepisce l’obiettivo indicato dalla Sezione delle Autonomie della integrazione tra controlli finanziari sui saldi e controlli sulla sana gestione, al fine di produrre effetti sia di prevenzione del disavanzo sia di ottimizzazione della gestione, con specifico riguardo all’impiego della spesa di investimento e ai servizi alla persona.

Nella prospettiva della governance europea e degli obiettivi pluriennali del Piano strutturale di bilancio, la Sezione individua come ambiti di indagine la spesa di investimento e l’impiego dei fondi europei, con particolare attenzione ai progetti finanziati dal PNRR, da presidiare sotto il profilo dell’efficienza della spesa e della capacità di mantenimento a regime degli interventi. Sul versante dei servizi essenziali, vengono richiamate le analisi sulla resa dei servizi sociali e sulla gestione sanitaria, con indicazioni relative ai LEA, all’assistenza territoriale, alle liste d’attesa e ai profili economico-finanziari delle aziende sanitarie.

La Sezione rileva l’incidenza della legge 7 gennaio 2026, n. 1 sullo sviluppo della funzione consultiva e sull’estensione del controllo preventivo di legittimità, con effetti non prevedibili sui carichi di lavoro. Per tale ragione esprime una riserva in ordine alla possibilità di programmare ulteriori controlli di natura gestionale, da sciogliere nel secondo semestre, e si riserva di inserire in corso d’anno controlli aggiuntivi solo ove residuino spazi di attività.

Quanto agli enti locali, conclusa la verifica sull’applicazione dell’armonizzazione contabile, il controllo finanziario si declina attraverso il monitoraggio degli andamenti finanziari e la prosecuzione dei controlli puntuali limitati agli enti per i quali siano già state deliberati profili di criticità. Il controllo finanziario sugli enti del sistema sanitario regionale rimane capillare e viene orientato ai rendiconti dell’ultimo esercizio disponibile. Particolare rilievo è assegnato al ciclo di parificazione del rendiconto regionale, all’interno del quale sono ricompresi la dichiarazione di affidabilità del rendiconto, la relazione sulle coperture delle leggi di spesa e il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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