Recupero indebiti pensionistici e affidamento del pensionato che ha comunicato i redditi (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 246 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale per la rettifica delle partite pensionistiche decorre, quanto ai redditi dei quali l’I.N.P.S. non ha conoscenza immediata, dal 31 dicembre dell’anno successivo alla messa a disposizione della dichiarazione dei redditi; quanto ai redditi desumibili dal Casellario centrale dei pensionati, dal momento in cui è erogato il nuovo trattamento pensionistico. Alla scadenza di tale termine cessa ex lege la provvisorietà della liquidazione e il recupero dell’indebito resta subordinato all’accertamento della buona fede del pensionato che abbia assolto agli obblighi di comunicazione. L’indicazione di un importo inferiore a quello effettivo nell’istanza non integra negligenza, poiché l’Ente può verificare il dato presso il Casellario entro l’anno.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di un trattamento di quiescenza diretto e, in qualità di vedova, di una pensione di reversibilità. L’I.N.P.S., con due provvedimenti, ha avviato il recupero di indebiti pensionistici per complessivi € 29.801,41, da trattenersi ratealmente sulle mensilità di reversibilità. L’indebito deriverebbe dal cumulo tra il trattamento di reversibilità e quello diretto, per il superamento dei limiti di cumulabilità previsti dalla legge.

La pensionata ha impugnato gli atti davanti alla Corte dei conti, chiedendo la declaratoria di irripetibilità delle somme e la restituzione di quanto già trattenuto. Rinunciata alla sospensiva, la causa è stata trattata nel merito.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, che rende cumulabili i trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario nei limiti della tabella F: la percentuale di cumulabilità scende al 75%, al 60% e al 50% al superare, rispettivamente, di tre, quattro e cinque volte il trattamento minimo I.N.P.S.

La verifica periodica dell’Ente si fonda su due fonti distinte: la dichiarazione dei redditi per i redditi diversi, il Casellario centrale dei pensionati per i redditi da trattamenti pensionistici. Da tale distinzione dipende la tempestività del controllo e l’eventuale irripetibilità dell’indebito.

Per il settore pubblico rilevano l’art. 9, secondo comma, legge n. 428/1985 e l’art. 5, quarto comma, d.P.R. n. 429/1986: le rettifiche devono avvenire entro un anno, con carattere provvisorio del trattamento fino a tale scadenza. Secondo le SS.RR. n. 4/2008/QM del 25.7.2008, alla scadenza del termine si conclude ex lege la fase di incondizionata ripetibilità; il recupero successivo resta condizionato dalla valutazione della buona fede del beneficiario, secondo una lettura teleologica avallata da Corte costituzionale n. 166 del 1996.

Quanto alla decorrenza, per i redditi non immediatamente conoscibili il termine scade al 31 dicembre dell’anno successivo alla disponibilità della dichiarazione, come chiarito da Corte dei conti, Sez. III App. n. 598/2017 in ordine al subentro dello scambio telematico al Modello RED. Per i redditi da pensione l’I.N.P.S. acquisisce i dati dal Casellario in tempo reale, sicché il termine decorre dall’erogazione del nuovo trattamento.

Nel caso concreto il cumulo sussisteva già alla liquidazione della reversibilità e la verifica, per il 2020, doveva concludersi entro il 31 dicembre 2021. L’indicazione di un importo inferiore nell’istanza è irrilevante: l’Ente poteva controllare il Casellario entro l’anno. Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di irripetibilità e diritto al rimborso di quanto trattenuto, oltre interessi legali dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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