Cumulo dei periodi assicurativi e affidamento incolpevole del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 205 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso agli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione e del cumulo dei periodi assicurativi è rimesso alla libera scelta dell’assicurato, trattandosi di istituti diversi e concorrenti. Il cumulo dei periodi assicurativi previsto dall’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012 consente di riunire i periodi contributivi versati in più gestioni previdenziali per conseguire un’unica pensione, con il solo limite della non coincidenza dei periodi lavorativi. Le risposte contraddittorie, ondivaghe e lacunose rese dall’ente previdenziale sulle domande amministrative ingenerano un affidamento incolpevole del pensionato, tutelato quale principio generale dell’ordinamento. Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico decorre dalla data del pensionamento, con interessi e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo con decorrenza dal 1 luglio 2023 e la condanna dell’INPS alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A fondamento della pretesa ha invocato l’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012, deducendo di aver svolto attività lavorativa con versamento dei relativi contributi e di aver cessato ogni attività.
L’INPS si è costituito eccependo la necessità di integrare il contraddittorio con Roma Capitale. Nel corso dell’udienza pubblica le parti hanno sollecitato l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio muove dalla qualificazione degli istituti operanti a beneficio del dipendente o pensionato: ricongiunzione, totalizzazione e cumulo sono istituti diversi e concorrenti, il cui utilizzo è rimesso alla libera scelta dell’interessato. Il giudice respinge così ogni lettura che subordini l’accesso al cumulo a una gerarchia tra gli strumenti.
Il cumulo dei periodi assicurativi, previsto dalla legge n. 228/2012, consente di riunire i periodi contributivi versati in più gestioni previdenziali per conseguire un’unica pensione. L’unico limite è che il cumulo non può riguardare periodi lavorativi coincidenti: la sovrapposizione temporale, e non la pluralità delle gestioni, delimita l’operatività dell’istituto.
Nel caso di specie la ricorrente ha dato prova dell’esistenza dei contributi versati e della presentazione delle domande amministrative presso l’INPS. Le risposte dell’Istituto sono state invece definite ondivaghe, contraddittorie e lacunose, sì da far insorgere un affidamento incolpevole, qualificato come principio generale dell’ordinamento, di derivazione eurounitaria e vincolante per le amministrazioni in forza dell’art. 1 della legge n. 241/1990.
Dalla documentazione versata in atti emerge l’esistenza del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, considerando anche il periodo lavorativo coperto da contributi, con decorrenza dalla data della pensione. La ricorrente ha provato il rapporto di lavoro, anche con Roma Capitale, gli estratti conto INPS relativi ai contributi versati dai datori di lavoro succedutisi e il reddito percepito. In sede di ottemperanza l’INPS potrà effettuare i conteggi necessari, acquisendo eventualmente ulteriori informazioni.
Alle somme spettano interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., senza cumulo, con rivalutazione dovuta solo se e per la parte che sopravanzi gli interessi legali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’INPS, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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