Insider trading e sanzioni CONSOB: la responsabilità può essere provata per presunzioni (Cass. 10697/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 10697/2026, pubblicata il 22 aprile 2026 (R.G.N. 16318/2021) — camera di consiglio del 9 settembre 2025, Presidente Milena Falaschi, Relatore Giuseppe Fortunato.

Il principio di diritto

In tema di sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate (insider trading secondario, art. 187-bis del TUF), il possesso e la trasmissione dell’informazione privilegiata possono essere provati per presunzioni: non opera il divieto di doppie presunzioni, e gli indizi vanno valutati in modo unitario — con una fase analitica e una sintetica — a nulla rilevando la loro diacronicità o sincronicità. La natura sostanzialmente punitiva della sanzione e il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio non precludono il ricorso al criterio presuntivo, purché il quadro indiziario, complessivamente considerato, sia grave, preciso e concordante e rappresenti l’unica spiegazione coerente dei fatti.

Il fatto

La CONSOB contestava a un professionista la violazione dell’art. 187-bis del TUF per aver trasmesso a terzi un’informazione privilegiata relativa a un’operazione societaria (acquisto di una rilevante partecipazione e conseguente offerta pubblica d’acquisto). La Corte d’appello di Milano respingeva l’opposizione, ritenendo gravi, precisi e concordanti gli indizi: la natura privilegiata dell’informazione resa pubblica, la successione dei contatti telefonici, le dimensioni e le modalità di un ingentissimo acquisto di azioni effettuato subito prima dell’annuncio e la rivendita il giorno seguente con una plusvalenza di oltre 1,5 milioni di euro. Il sanzionato ricorre per cassazione con dieci motivi; la CONSOB resiste con controricorso.

La motivazione

Tutti i motivi sono rigettati o dichiarati inammissibili. La responsabilità in materia di insider trading secondario non richiede l’accertamento della fonte dell’informazione; il rapporto con il distinto giudizio in cui era stata annullata la sanzione a un altro soggetto è di pregiudizialità meramente logica, che non imponeva la sospensione (Cass., Sez. U., n. 21763/2021). Sul piano probatorio, non vige il divieto di doppie presunzioni: il fatto noto accertato in via presuntiva può fondare un’ulteriore presunzione, e gli indizi vanno valutati unitariamente, a prescindere dalla loro successione temporale (Cass. n. 14273/2025). La natura punitiva della sanzione non impone di adottare, in luogo del criterio presuntivo, un canone di “inferenza necessaria”, essendo sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante che rappresenti l’unica spiegazione coerente dei fatti; il ricorso al ragionamento presuntivo per le sanzioni CONSOB è ammesso anche per gli illeciti punitivi (Cass. n. 12031/2022; n. 7647/2023; n. 32829/2023), in linea con la giurisprudenza europea. Quanto allo jus superveniens più mite (art. 6 del d.lgs. n. 72/2015), il giudice deve rimodulare la sanzione nella nuova cornice edittale con motivata rivalutazione del fatto, e non confermarla apoditticamente sulla base della cornice previgente più severa (Cass. n. 4524/2021): onere che la Corte d’appello ha assolto. Inammissibili, infine, le censure su contraddittorio e poteri istruttori d’ufficio, perché nuove e non dedotte nell’atto di opposizione, che circoscrive l’oggetto del giudizio ex art. 195 TUF.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali (10.000 euro per compensi, oltre esborsi e accessori); dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Nei procedimenti sanzionatori CONSOB per abuso di mercato la prova può essere raggiunta in via presuntiva: il quadro indiziario — ruoli e rapporti dei soggetti coinvolti, tempistica dei contatti, caratteristiche e anomalia delle operazioni — se grave, preciso e concordante e tale da costituire l’unica ricostruzione coerente, è sufficiente ad affermare la responsabilità, senza che la natura punitiva della sanzione imponga lo standard dell’inferenza necessaria. Sul trattamento sanzionatorio, la sopravvenienza di limiti edittali più miti impone al giudice di rideterminare in concreto la sanzione, non potendo confermare quella calcolata sulla cornice più severa. Sul piano processuale, chi si oppone a una sanzione CONSOB deve dedurre tutte le censure nell’atto di opposizione: quelle nuove non sono esaminabili né in appello né in cassazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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