Prova presuntiva e retroattività in mitius nell’insider trading secondario (Cass. civ. Sez. 2, n. 11040/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso di informazioni privilegiate secondario ex art. 187-bis, comma 4, TUF, la prova presuntiva è ammissibile e richiede una valutazione globale degli indizi, non esistendo il divieto di doppia presunzione. Il giudice può desumere il possesso e l’utilizzo dell’informazione da un complesso di elementi oggettivi (qualità professionali, tempistica dei contatti, anomalia e dimensione degli investimenti), purché la motivazione dia conto del percorso logico inferenziale. La sentenza della Corte d’appello che ha annullato la sanzione a carico di altro soggetto coinvolto non vincola il giudice della causa pregiudicata, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnica. Le dichiarazioni autoaccusanti degli incolpati possono essere utilizzate come elementi di conferma di un quadro probatorio già esaustivo, senza necessità di preavvertire la facoltà di non rispondere, stante la diversa natura del procedimento amministrativo. La rimodulazione della sanzione a seguito della retroattività in mitius va effettuata entro la nuova cornice edittale, con valutazione concreta della gravità del fatto, non già secondo un criterio proporzionale aritmetico rispetto alla sanzione irrogata sulla base della normativa previgente.

Il Fatto

La Consob, con delibera n. 2052/2018, irrogò al beneficiario economico di Tressel Overseas S.A. una sanzione amministrativa per abuso di informazioni privilegiate secondario, ai sensi dell’art. 187-bis TUF. La contestazione riguardava l’acquisto, in data 28 luglio 2015, di 500.000 azioni Italcementi al prezzo medio di € 6,546933, per un controvalore di € 3.273.466,50, effettuato in possesso di un’informazione privilegiata relativa alla cessione del 45% del capitale di Italcementi da Italmobiliare a HeidelbergCement, con conseguente OPA obbligatoria. I titoli furono rivenduti il giorno successivo, dopo la diffusione del comunicato, ottenendo una plusvalenza di € 1.536.083,50. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3241/2020, respinse l’opposizione, ritenendo gravi, precisi e concordanti gli indizi di colpevolezza. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in dodici motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi. Quanto al primo, secondo, terzo e quarto motivo, che invocavano la pregiudizialità logica della sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva annullato la sanzione a carico di Bertolini, la Corte ha chiarito che non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica, ma meramente logica; pertanto, il giudice di merito poteva valutare autonomamente i fatti e non era tenuto alla sospensione del giudizio. La motivazione della sentenza impugnata, lungi dall’essere apparente, ha valorizzato una pluralità di indizi: la natura privilegiata dell’informazione, la successione dei contatti telefonici, le dimensioni e la tempistica dell’acquisto, l’anomalia dell’investimento rispetto al portafoglio, e i rapporti professionali tra i soggetti coinvolti.

Il quinto e sesto motivo, incentrati sul preteso divieto di doppia presunzione, sono stati rigettati. La Cassazione ha ribadito che nel sistema processuale non vige il principio praesumptum de praesumpto non admittitur: il fatto noto accertato in via presuntiva può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto, purché ciascuna presunzione rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La pronuncia ha valorizzato fatti noti che, unitariamente valutati, posseggono tali requisiti per l’accertamento della responsabilità del ricorrente. Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della correttezza logica del ragionamento presuntivo, non potendo essere sostituita una diversa valutazione del materiale probatorio.

Il settimo e ottavo motivo, sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusanti e sul diritto al silenzio, sono stati ritenuti infondati. La responsabilità è emersa da plurimi elementi di prova, non dalle sole dichiarazioni, che hanno costituito meri elementi di conferma di un quadro probatorio già esaustivo. La Corte ha precisato che le modalità di tutela del diritto al silenzio non devono necessariamente coincidere con quelle del processo penale, dovendo essere calibrate rispetto alle specificità del procedimento amministrativo, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali. Il nono motivo, sul canone della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza aveva già fatto applicazione di tale canone, ritenendo raggiunto un alto grado di certezza razionale sulla base della valutazione globale degli indizi.

Il decimo e undicesimo motivo, sulla rimodulazione della sanzione a seguito dello jus superveniens introdotto dal d.lgs. n. 72/2015, sono stati rigettati. La Corte ha confermato che il giudice deve rimodulare la sanzione entro la nuova cornice edittale, con valutazione concreta della gravità del fatto, non secondo un criterio proporzionale aritmetico rispetto alla sanzione irrogata sulla base della normativa previgente. La Corte d’appello aveva riconfermato la sanzione previa riconsiderazione del fatto in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, valorizzando la particolare gravità delle conseguenze dell’operazione illecita. Il dodicesimo motivo, sulla violazione del contraddittorio e sulla mancata escussione di testimoni, è stato dichiarato inammissibile perché le questioni non erano state proposte con l’atto di opposizione, che fissa i limiti della devoluzione della controversia.

Implicazioni Pratiche

  1. Valutazione globale degli indizi: L’avvocato che difende l’incolpato deve contestare la valutazione atomistica degli indizi, insistendo sulla necessità che il giudice operi una sintesi complessiva di tutti gli elementi, anche se singolarmente non decisivi; la Cassazione censura le pronunce che negano valore indiziario ai singoli elementi senza valutarli nel loro complesso, e richiede che la motivazione espliciti il percorso logico inferenziale.
  2. Ammissibilità delle presunzioni a catena: L’avvocato dell’incolpato non può eccepire un preteso divieto di doppia presunzione; la Cassazione chiarisce che non esiste tale divieto e che una catena di presunzioni è ammissibile, purché ciascuna presunzione rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la contestazione deve essere incentrata sulla violazione di tali requisiti, non sull’inammissibilità astratta del metodo.
  3. Rimodulazione della sanzione dopo lo jus superveniens: L’avvocato dell’incolpato deve chiedere al giudice di merito di rimodulare la sanzione entro la nuova cornice edittale, con una valutazione concreta e motivata della gravità del fatto, e non limitarsi a una proporzione aritmetica rispetto alla sanzione irrogata sulla base della normativa previgente; il giudice deve esplicitare le ragioni per cui, anche nella nuova cornice, la sanzione inflitta risulta congrua.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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