Danno da lesione del rapporto endoparentale: la valutazione complessiva del giudice di merito non è rivedibile in cassazione (Cass. 10792/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 10792/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (R.G.N. 12039/2024) — camera di consiglio del 18 febbraio 2026, Presidente Antonietta Scrima, Relatore Paolo Porreca.

Il principio di diritto

“In tema di domanda risarcitoria per lesione del rapporto endoparentale, l’accertamento sulla sussistenza delle condotte lesive e dell’elemento soggettivo, compiuto dal giudice di merito mediante un apprezzamento complessivo e non atomistico degli elementi, anche presuntivi, è riservato al giudice di merito ed è estraneo al sindacato di legittimità; è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare specificamente la ratio decidendi, miri a una diversa valutazione del fatto.”

Il fatto

La ricorrente aveva agito nei confronti dei genitori adottivi per il risarcimento dei danni da lesione del rapporto endoparentale, deducendo condotte di inadeguatezza genitoriale. Il Tribunale, con pronuncia confermata dalla Corte d’appello di Cagliari, aveva rigettato la domanda, ritenendo non provate né le condotte lesive dedotte né l’elemento soggettivo, sulla base di un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie. Avverso la sentenza d’appello la parte proponeva ricorso per cassazione; i controricorrenti resistevano. Il provvedimento reca l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

La motivazione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte d’appello aveva fondato il rigetto su una valutazione complessiva e non atomistica del materiale probatorio, apprezzato anche in chiave presuntiva, ritenendo non raggiunta la prova delle condotte dedotte e dell’elemento soggettivo sotteso alla domanda. Tale ricostruzione in fatto è, come tale, estranea al giudizio di sola legittimità. Inoltre, la ricorrente non aveva specificamente censurato la ratio decidendi, secondo cui la domanda era stata proposta non a titolo di risarcimento da specifico reato, bensì da inadeguatezza genitoriale e da condotte asseritamente sistematiche conducenti alla lesione del rapporto endoparentale. Le spese sono state compensate attesa la peculiarità della vicenda (in linea con Cass. n. 13294 del 2025).

Esito: dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese; dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

Implicazioni pratiche

La pronuncia conferma i limiti del ricorso per cassazione nelle azioni risarcitorie fondate su condotte relazionali complesse. Quando il giudice di merito nega la prova delle condotte lesive e dell’elemento soggettivo attraverso un apprezzamento globale e presuntivo delle risultanze, quella valutazione non è rivedibile in sede di legittimità: il ricorso non può risolversi in una richiesta di rilettura del fatto. Sul piano tecnico, è decisivo individuare e aggredire la specifica ratio decidendi: se la domanda è qualificata dai giudici come risarcimento da inadeguatezza genitoriale sistematica — e non da singolo reato — il motivo deve colpire proprio quella qualificazione, pena l’inammissibilità. Resta ferma, nelle controversie a forte tipicità personale, la possibilità di compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

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