Danni da fauna selvatica: la Regione risponde in via oggettiva ex art. 2052 c.c., ma il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro (Cass. 11299/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 11299/2026, pubblicata il 27 aprile 2026 (R.G.N. 2752/2022) — camera di consiglio del 25 febbraio 2026, Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti.

Il principio di diritto

Il danno cagionato dalla fauna selvatica alla circolazione stradale è risarcibile dalla Regione— ente titolare della gestione e della tutela del patrimonio faunistico per utilità collettiva— ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., secondo un criterio oggettivo di imputazione, e non ex art. 2043 cod. civ. Il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro e che il comportamento dell’animale sia stato causa, quanto meno concorrente, dell’evento; spetta invece alla Regione provare il caso fortuito o l’incidenza assorbente della condotta di guida del conducente.

Il fatto

Il proprietario di un’autovettura agiva contro la Regione Abruzzo per i danni subiti a seguito della collisione, di notte e su una strada comunale priva di illuminazione e di segnaletica, con un cinghiale che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata. Il Giudice di pace accoglieva la domanda; il Tribunale di L’Aquila, in appello, riformava e rigettava la pretesa, inquadrando la responsabilità nell’art. 2043 cod. civ. e ritenendo che il danneggiato non avesse provato una condotta colposa dell’ente nella gestione della fauna. Il danneggiato ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Primo motivo— fondato. Aver inquadrato la responsabilità nell’art. 2043 cod. civ., pretendendo dal danneggiato la prova di una specifica condotta colposa dell’ente, contrasta con l’orientamento ormai consolidato della Corte che, a partire dal revirement di Cass. n. 7969 del 2020 (e poi Cass. n. 8384 e 8385 del 2020, n. 16788 del 2025, nn. 2526 e 2528 del 2026), riconduce stabilmente il danno da fauna selvatica all’art. 2052 cod. civ.: la Regione risponde in quanto ente che “utilizza” in senso pubblicistico il patrimonio faunistico. Il corretto inquadramento impone di verificare non la colpa dell’ente, ma il nesso causale tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida.

Secondo motivo— assorbito. La Corte precisa, però, per il giudizio di rinvio che l’art. 2052 cod. civ. non esonera il danneggiato dall’onere di provare l’esatta e completa dinamica dell’incidente: egli deve fornire prova positiva che il comportamento dell’animale sia stato causa, almeno concorrente, dell’evento, mentre spetta alla Regione provare il caso fortuito o l’incidenza assorbente della condotta del conducente. Solo all’esito di tale prova positiva può semmai operare la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054, comma 1, cod. civ.

Esito: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Per chi subisce danni da collisione con fauna selvatica (cinghiali, in primis): la responsabilità della Regione è oggettiva ex art. 2052 cod. civ., quindi non occorre provare la colpa dell’ente nella gestione o nel controllo degli animali. Resta però a carico del danneggiato un onere probatorio rigoroso sulla dinamica: deve dimostrare che l’animale ha causato, almeno in parte, il sinistro e, in sostanza, escludere un ruolo assorbente della propria condotta di guida (velocità, attenzione, condizioni della strada). Alla Regione spetta la prova del caso fortuito. Un equilibrio che agevola il danneggiato sul criterio di imputazione, ma non lo dispensa dalla ricostruzione puntuale dell’incidente.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *