Dirigente sanitario in mobilità d’ufficio: il giudice deve accertare in concreto il demansionamento, non basta la legittimità della procedura (Cass. 11177/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11177/2026, pubblicata il 26 aprile 2026 (R.G.N. 16578/2023) — camera di consiglio del 5 marzo 2026, Presidente Irene Tricomi, Relatore Gualtiero Michelini.

Il principio di diritto

Anche in ipotesi di mobilità inter-enti d’ufficio di dirigenti medici, il giudice di merito deve accertare in concreto, a fronte di allegazione di demansionamento e domanda di risarcimento dei correlativi danni, se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e conformi alla professionalità del dipendente, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale, di impossibilità di diversa allocazione o di domanda di adibizioni a mansioni inferiori a salvaguardia dell’impiego.

Il fatto

Un dirigente medico di II fascia, transitato per mobilità dalla Croce Rossa Italiana all’INPS, era stato assegnato all’incarico di medico di I fascia. Chiedeva l’accertamento dell’illegittima assegnazione, la riallocazione come dirigente di II fascia e il risarcimento del danno da demansionamento. Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma rigettarono: la procedura applicabile era la mobilità d’ufficio (artt. 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001), non quella volontaria; ritenuta legittima la ricollocazione, il capo di domanda sul demansionamento restava assorbito per insussistenza della causa. Il dirigente ricorse per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

Sono fondati, per quanto di ragione, il primo e il terzo motivo (assorbiti gli altri). Ancorando il rigetto della domanda risarcitoria alla ritenuta legittimità della procedura di mobilità, la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sul contenuto integrale della domanda, che non era posta in termini di causa-effetto tra illegittimità della procedura e demansionamento e che richiedeva accertamenti fattuali sulle mansioni concretamente svolte nella nuova sede. È vero che al conferimento degli incarichi dirigenziali non si applica l’art. 2103 c.c. (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001; la dirigenza sanitaria è collocata in ruolo unico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992). Tuttavia, in tema di ius variandi — categoria cui è riconducibile anche la mobilità — il giudice deve accertare in concreto se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita e ne garantiscano lo svolgimento e l’accrescimento, senza che rilevi l’equivalenza formale; alla tutela della professionalità è tenuto anche il datore di lavoro pubblico, pure in contesti di mobilità, salva la dimostrazione — a suo carico — dell’impossibilità di diversa allocazione. La Corte enuncia il principio di diritto.

Esito: accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Anche nella mobilità d’ufficio del pubblico impiego la legittimità della procedura non esclude, di per sé, il demansionamento: il giudice deve verificare in concreto se le mansioni assegnate siano conformi alla professionalità del dipendente, e l’onere di provare l’impossibilità di una diversa allocazione grava sul datore pubblico. Il principio è rilevante per il contenzioso su mobilità, ricollocazioni e demansionamento nel pubblico impiego, in particolare sanitario.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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