Indennità di accompagnamento: nulla la sentenza fondata su una CTU acquisita senza contraddittorio, e il giudice deve valutare gli aggravamenti anche d’ufficio (Cass. 11550/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11550/2026, pubblicata il 28 aprile 2026 (R.G.N. 16705/2024) — camera di consiglio del 18 marzo 2026, Presidente Fabrizia Garri, Relatore Riccardo Rosetti.
Il principio di diritto
La violazione del contraddittorio nell’espletamento delle operazioni peritali determina la nullità della consulenza— e si ripercuote sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo determinante— quando ne sia derivato in concreto un pregiudizio del diritto di difesa. In tema di indennità di accompagnamento, inoltre, il giudice è tenuto a valutare gli aggravamenti del complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento (art. 149 disp. att. cod. proc. civ.): obbligo immanente alla funzione giudicante, non subordinato a una richiesta né alla produzione di documenti di parte, con il dovere di motivare adeguatamente l’eventuale irrilevanza degli elementi.
Il fatto
Una persona chiedeva il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 1 legge n. 18 del 1980). Nel giudizio di opposizione all’accertamento tecnico preventivo (art. 445-bis cod. proc. civ.), il Tribunale di Napoli Nord disponeva un supplemento di consulenza per verificare l’aggravamento delle patologie documentato dalla parte. Il consulente, però, depositava le proprie osservazioni— ribadendo l’insussistenza del requisito sanitario— nel fascicolo, ormai chiuso, dell’accertamento tecnico preventivo e non in quello del giudizio di merito, dopo la scadenza del termine per le note conclusive e senza che la parte potesse prenderne conoscenza. Il Tribunale rigettava la domanda fondandosi su quella consulenza. La parte ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
I due motivi, connessi, sono fondati. Il principio del contraddittorio si applica anche alle indagini del consulente tecnico d’ufficio: l’omissione delle comunicazioni determina la nullità (relativa) della consulenza solo se, in concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa; e la consulenza inficiata si ripercuote sulla sentenza che se ne sia avvalsa in modo determinante (Cass. n. 3047 del 2020; Cass. n. 3647 del 1989). Nel caso, la lesione ha avuto efficacia concreta e decisiva: la consulenza integrativa era stata depositata nel fascicolo sbagliato e fuori termine, la parte non aveva potuto interloquire sull’esito, e la sentenza si è limitata a recepire le conclusioni del consulente senza valutare effettivamente l’aggravamento e i nuovi certificati prodotti.
La Corte richiama, inoltre, l’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.: in tema di indennità di accompagnamento (e, più in generale, di prestazioni assistenziali) il giudice deve valutare gli aggravamenti del complesso invalidante verificatisi in corso di procedimento, obbligo immanente alla funzione giudicante che non richiede né una specifica istanza né la produzione di documenti di parte; se ritiene gli elementi irrilevanti, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere (Cass. n. 36566 del 2022).
Esito: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Nei giudizi per l’indennità di accompagnamento (e per le altre prestazioni assistenziali e previdenziali) la consulenza medico-legale integrativa va acquisita nel rispetto del contraddittorio: se è depositata in modo che la parte non possa esaminarla e replicare, e la decisione vi si fonda in modo determinante, la sentenza è nulla. Il messaggio pratico: verificare sempre in quale fascicolo transita la consulenza e che siano concessi termini effettivi per controdedurre. Inoltre, l’aggravamento delle condizioni di salute sopravvenuto in corso di causa deve essere valutato dal giudice anche d’ufficio (art. 149 disp. att. cod. proc. civ.): non serve una domanda formale, ma il giudice che lo ritenga irrilevante deve dirlo con motivazione adeguata. Utile per il contenzioso previdenziale-assistenziale con l’INPS.
Provvedimento integrale: scarica il PDF