Lavoro stagionale: non si applica il limite delle cinque proroghe in 36 mesi, perché i contratti stagionali sono esclusi dal tetto di durata (Cass. 11269/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 11269/2026, pubblicata il 27 aprile 2026 (R.G.N. 26361/2021) — pubblica udienza del 27 gennaio 2026, Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Carla Ponterio.
Il principio di diritto
Nel regime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, i rapporti a tempo determinato relativi ad attività di lavoro stagionale, in quanto non sottoposti, per espressa previsione dell’art. 19, comma 2, al limite massimo di durata di trentasei mesi, non rientrano nel raggio di previsione dell’art. 21, comma 1, che introduce il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi, poiché quest’ultima disposizione reca quale presupposto il vincolo del rispetto del citato tetto massimo di durata.
Il fatto
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la conversione di un rapporto di lavoro stagionale in rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società alla riassunzione e a un’indennità risarcitoria (art. 32 della l. n. 183/2010). Nell’arco 2015-2018 le parti avevano stipulato quattro contratti a termine per lavoro stagionale, complessivamente oggetto di sette proroghe, superando così il limite massimo di cinque proroghe in trentasei mesi previsto in via generale dall’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015 (nel testo anteriore al d.l. n. 87/2018); secondo la Corte territoriale, quel limite operava anche per il contratto stagionale. La società ricorse per cassazione con due motivi.
La motivazione
È fondato il primo motivo (assorbito il secondo). Poiché i contratti a termine per attività stagionali sono esclusi, per espressa previsione dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, dal limite massimo di durata di trentasei mesi, essi non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 21, comma 1, che fissa il tetto di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi: quest’ultima norma presuppone infatti il vincolo del rispetto del tetto di durata. La causale della stagionalità costituisce già garanzia contro il ricorso abusivo alla reiterazione dei contratti a termine — nel senso della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE — ponendosi come requisito dell’attività in sé e non del singolo contratto. Il secondo motivo, relativo alle conseguenze sanzionatorie (la conversione), è assorbito. La Corte enuncia il principio di diritto.
Esito: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Nel regime del d.lgs. n. 81/2015 anteriore al d.l. n. 87/2018, ai contratti a termine per lavoro stagionale non si applica il limite generale delle cinque proroghe in trentasei mesi, perché tali contratti sono esclusi anche dal tetto di durata dei trentasei mesi cui quel limite è ancorato; la garanzia contro l’abuso è data dalla causale stessa della stagionalità. Il principio è rilevante per i datori che ricorrono al lavoro stagionale (turismo, agricoltura e settori affini) e per il contenzioso sulla conversione dei contratti a termine.
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