Atti persecutori o molestie? Serve il grave stato d’ansia o il mutamento delle abitudini di vita (Cass. pen. 12362/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 12362/2026 (R.G.N. 41156/2025) — udienza pubblica del 16 febbraio 2026, Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini, Relatore Elena Carusillo.
Il principio di diritto
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato d’ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.
Il fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per atti persecutori ai danni dell’ex moglie, eliminava la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla frequentazione di un corso di recupero, confermando nel resto la condanna. L’imputato ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La motivazione
Il ricorso è infondato; le due sentenze di merito costituiscono una doppia conforme, con motivazioni che si saldano in un unico corpo argomentativo. Il primo motivo (riqualificazione in molestie ex art. 660 c.p.) è infondato: gli atti persecutori richiedono un perdurante e grave stato d’ansia oppure il mutamento delle abitudini di vita, entrambi accertati nel caso, avendo la vittima chiesto il trasferimento in altra città e presentando uno stato ansioso diagnosticato. La prova del turbamento va ancorata non solo alle dichiarazioni della vittima, ma anche all’obiettiva natura delle condotte. Il secondo motivo (gli ingressi nell’immobile in comproprietà come esercizio di un diritto) è infondato: i giudici hanno distinto le legittime iniziative legali dalle condotte — asportazione di mobili, rumori notturni, ingressi notturni — dirette a spaventare ed esasperare la vittima.
Il terzo motivo (attendibilità della persona offesa costituita parte civile) è infondato: il vaglio di attendibilità, più rigoroso quando la vittima è parte civile, era sorretto da riscontri aliunde ed è questione di fatto non rivalutabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni. Il quarto motivo (inutilizzabilità del filmato della videosorveglianza installata dalla vittima nella propria abitazione) è infondato: le videoregistrazioni effettuate da privati sono prove documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p., non assimilabili alle intercettazioni ex art. 266 c.p.p., sicché non sono prove illegittimamente acquisite; la riservatezza cede alle esigenze di accertamento penale, e il ricorso non ha comunque illustrato la cd. prova di resistenza. Il quinto motivo (diniego delle attenuanti generiche, congruità della pena e statuizioni civili) è infondato: la motivazione è adeguata alla gravità e alla durata delle condotte.
Esito: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in 3.600 euro oltre accessori.
Implicazioni pratiche
La linea di confine tra atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e molestie (art. 660 c.p.) è l’evento: lo stalking richiede un perdurante e grave stato d’ansia oppure il mutamento delle abitudini di vita della vittima; se le condotte si limitano a infastidire, resta la molestia. La prova del turbamento va ancorata non solo alle dichiarazioni della persona offesa, ma anche all’obiettiva idoneità delle condotte, valutate per ampiezza, durata e carica lesiva. L’esercizio di un diritto — qui sull’immobile in comproprietà — non copre le condotte ulteriori e vessatorie: il giudice distingue le iniziative legali legittime dagli atti diretti a spaventare. Le videoregistrazioni realizzate da privati sono prove documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p. e non soggiacciono alla disciplina delle intercettazioni; chi ne eccepisce l’inutilizzabilità deve comunque superare la prova di resistenza, dimostrando che, espunta quella prova, la decisione cambierebbe. Infine, quando la persona offesa è anche parte civile, la sua attendibilità va vagliata con maggior rigore e, se opportuno, con riscontri esterni, ma resta una questione di fatto non rivalutabile in cassazione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF