Annullata la condanna per bancarotta per difetto di motivazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 4236 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di doppia conforme di condanna, il giudice d’appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado: anche quando l’atto di appello riproponga questioni già dedotte e decise, egli ha l’obbligo di motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto, per non incorrere nel vizio di motivazione apparente. La motivazione per relationem è legittima solo se l’atto richiamato è conosciuto o conoscibile dall’interessato e se il giudice dimostra di averne valutato il contenuto sostanziale. Tale vizio ricorre anche quando la sentenza di appello richiami una motivazione di primo grado che sia, a sua volta, affetta da carenze, illogicità manifesta o contraddittorietà specificamente indicate nell’atto di impugnazione. L’eventuale riconoscimento del carattere meramente formale del ruolo di amministratore, sebbene capace di sostenere la responsabilità, determina comunque un percorso motivazionale differente, in particolare in punto di consapevolezza e partecipazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Asti, aveva confermato la condanna dell’amministratore unico di una società dichiarata fallita per i reati di bancarotta semplice documentale e patrimoniale, bancarotta fraudolenta patrimoniale pre e post fallimentare e bancarotta preferenziale. La Corte territoriale aveva altresì confermato la condanna generica al risarcimento dei danni e la provvisionale in favore del Fallimento, costituitosi parte civile. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla propria posizione di amministratore di fatto e alla fondatezza delle singole imputazioni e, con il secondo, il vizio di motivazione sulla quantificazione della provvisionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. In particolare, la Corte ha esaminato i principi che regolano la c.d. doppia conforme, rammentando che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, fondendosi, si integrano a vicenda, ma che il giudice d’appello conserva comunque l’obbligo di rispondere alle censure specificamente formulate nei motivi di gravame.
Con riferimento al ruolo di amministratore, la Corte ha osservato che, ove la difesa abbia introdotto elementi concreti per dissociare il ruolo formale dalla effettività dei poteri, il giudice di merito è tenuto a vagliarne significato e consistenza. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta apparente per non essersi confrontata con i rilievi difensivi sulla natura di coimputato del dichiarante e per aver fatto generico rinvio alla relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero e a quella della curatrice, senza indicare gli elementi di riscontro alle dichiarazioni.
In ordine alla bancarotta semplice patrimoniale, la Corte ha ricordato che il ritardo nel richiedere il fallimento rileva solo se integrante colpa grave, da desumersi da una provata e consapevole omissione, e che l’aggravamento del dissesto deve essere valutato secondo un giudizio controfattuale. La motivazione impugnata, che aveva qualificato la proposta concordataria come “poco seria” solo perché rigettata, è stata giudicata apodittica, non avendo spiegato le ragioni della colpa e del nesso causale.
Quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, la Corte ha riscontrato che i giudici di merito non avevano chiarito i criteri per ritenere sproporzionato il canone versato alla controllante né avevano adeguatamente motivato la natura distrattiva della restituzione post-fallimentare a un cliente estero, non essendo il contesto fallimentare di per sé sufficiente a integrare l’elemento soggettivo. Infine, in tema di bancarotta preferenziale, la Corte ha rilevato la totale assenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato, quali la violazione della par condicio creditorum e il dolo specifico, nonché la mancata risposta al motivo di appello sulla natura retributiva degli emolumenti.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sulla quantificazione della provvisionale, trattandosi di statuizione di natura discrezionale e meramente delibativa, non impugnabile con ricorso per cassazione, pur riconoscendone l’effetto riflesso dell’annullamento del titolo di condanna.
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Nota della Redazione
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