Inammissibile la deduzione generica sulla finalizzazione dello stupefacente (Cass. pen. Sez. 7 n. 11950 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, sia meramente riproduttivo di profili di censura generici e di contenuto fattuale già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. La valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 29/05/2025, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, nonché un secondo motivo avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
I giudici di legittimità hanno ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici. La Corte di merito, in particolare, aveva ribadito che lo stupefacente sequestrato, pari a 54 grammi, era certamente destinato alla cessione, desumendo tale convincimento dalla valutazione congiunta di una serie di elementi puntualmente indicati: il quantitativo della sostanza, da cui erano ricavabili cinque dosi, il rinvenimento di strumenti atti alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi, nonché la presenza di fotografie sul cellulare dell’imputato ritraenti piantagioni indoor di marijuana.
La Corte ha quindi richiamato il principio secondo cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto. Tale apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, essendo la motivazione della sentenza impugnata immune da profili di illogicità manifesta.
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Suprema Corte lo ha parimenti dichiarato inammissibile in quanto articolava censure di contenuto fattuale. La Corte di merito aveva infatti escluso la sussistenza di elementi valutabili a tal fine, correttamente non attribuendo rilievo all’incensuratezza, per espresso dettato normativo, né all’asserito contegno collaborativo dell’imputato, il quale, per contro, inizialmente si era opposto all’ispezione del proprio cellulare.
La Corte ha fatto corretta applicazione del principio per cui l’applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse.
Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.