Denominazione di vini protetta (DOC) contro marchio anteriore notorio: prevale la denominazione, con diritto del titolare del marchio a continuarne l’uso (Cass. 12239/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 12239/2026, pubblicata il 1° maggio 2026 (R.G.N. 13259/2023) — camera di consiglio del 27 marzo 2026, Presidente Enrico Scoditti, Relatore Massimo Falabella.

Il principio di diritto

“Il conflitto tra una denominazione di vini protetta, riconosciuta a livello nazionale sotto la vigenza del reg. (CE) n. 1493/1999 e successivamente protetta in modo automatico a livello dell’Unione, e un marchio anteriore notorio registrato per vini contenente termini identici alla denominazione, si risolve secondo l’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del reg. n. 1493/1999, che sancisce la prevalenza della denominazione protetta sul marchio anteriore, fatta salva la facoltà del titolare del marchio di continuarne l’uso in presenza delle condizioni previste (regime di coesistenza); non trova applicazione l’art. 43, paragrafo 2, del reg. n. 479/2008 (poi art. 101, paragrafo 2, reg. n. 1308/2013), che disciplina soltanto il diniego di registrazione di una nuova denominazione confliggente con un marchio anteriore notorio, e non la cancellazione di una denominazione già registrata.”

Il fatto

La titolare di una storica casa vinicola, proprietaria di marchi notori registrati nel 1989, aveva agito per far dichiarare la nullità di una denominazione di origine controllata (DOC) riconosciuta con decreto ministeriale dell’8 febbraio 2006, assumendola decettiva, domandata in mala fede e interferente con i propri marchi anteriori, contenenti termini identici; chiedeva inoltre l’inibitoria e il risarcimento per l’uso non corretto della denominazione da parte di alcuni produttori. Il Tribunale e la Corte d’appello di Milano (sentenza del 5 maggio 2023) rigettavano le domande, ritenendo che al conflitto si applicasse il criterio di prevalenza della denominazione d’origine sul marchio anteriore fissato dall’allegato VII, sezione F, del reg. n. 1493/1999. La casa vinicola ricorreva per cassazione con cinque motivi; resistevano il Ministero e il Consorzio. La Corte disponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che si pronunciava con sentenza dell’11 settembre 2025 (causa C-341/24).

La motivazione

Il ricorso è respinto alla luce della pronuncia della Corte di giustizia. L’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del reg. n. 1493/1999 sancisce la preminenza di una denominazione di vini protetta sui marchi anteriori notori contenenti termini identici, autorizzando — nel rispetto delle condizioni previste — la continuazione dell’uso di tali marchi. Poiché la DOC era stata riconosciuta nel 2006, sotto la vigenza di quel regolamento, il conflitto con il marchio anteriore notorio va risolto in base a esso. La successiva protezione “automatica” a livello dell’Unione (art. 51 reg. n. 479/2008) costituisce l’estensione della denominazione già protetta a livello nazionale, non una nuova registrazione: l’art. 43, paragrafo 2, del reg. n. 479/2008 prevede infatti soltanto un’ipotesi di diniego di registrazione di una nuova denominazione confliggente con un marchio notorio, non la cancellazione di una denominazione già registrata. La disciplina realizza un bilanciamento tra i contrapposti diritti di proprietà intellettuale, assicurando la coesistenza tra denominazione protetta e marchio anteriore, senza dar luogo a espropriazione senza indennizzo né a violazioni costituzionali.

Esito: rigetta il ricorso e compensa le spese (in ragione della questione interpretativa che ha reso necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia).

Implicazioni pratiche

La pronuncia, allineata alla Corte di giustizia, chiarisce i rapporti tra denominazioni di origine dei vini e marchi anteriori. Il titolare di un marchio notorio, anche registrato prima della denominazione, non può ottenere la cancellazione di una DOP/DOC riconosciuta sotto il reg. n. 1493/1999 invocando la sua notorietà: la denominazione protetta prevale, e il marchio anteriore sopravvive solo nella misura della coesistenza, con facoltà d’uso subordinata alle condizioni previste. Decisivo è il regime temporale: le regole sul diniego di registrazione di una nuova denominazione (art. 43 reg. 479/2008, art. 101 reg. 1308/2013) non si applicano retroattivamente per travolgere denominazioni già riconosciute. Per le imprese vitivinicole, la strategia di tutela del marchio va impostata sulla coesistenza e sull’uso conforme, non sull’aspettativa di annullare la denominazione geografica concorrente.

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